Tasse “italiane” per i frontalieri: passata la grande paura
Un comma della Finanziaria mette in allarme i lavoratori. Ma una convenzione contro la doppia tassazione ci mette al riparo da sorprese
E’ solo un comma della finanziaria, sfuggito ai più, ma diventato un vero incubo, in questi giorni, per le organizzazioni che si occupano di frontalierato. Il rischio è quello che per i redditi eccedenti gli 8mila euro, ai lavoratori tocchi pagare la tasse anche in Italia. Ma un intervento del sindacato cristiano svizzero, la Ocst, ha tranquillizzato tutti.
Vediamo dunque cosa dice il comma 11 dell’articolo 2 della finanziaria 2003.
«Per l’anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro».
Una formula che sembrerebbe chiara: sopra gli ottomila euro, si pagano le tasse anche in Italia. Una novità che avrebbe creato moltissimi problemi ai lavoratori delle provincia di Varese e Como, ed eliminato i benefici economici derivanti dall’avere un impiego nella confederazione
Ma tra Italia e Svizzera esistono degli accordi, che non possono essere revocate unilateralmente. Così sottolinea Claudio Pozzetti, responsabile nazionale del dipartimento fontanieri della Cgil, ricordando che, nonostante l’articolo della finanziaria sia perentorio, le nostre convenzioni dovrebbero essere inattaccabili.
Questa versione è stata confermata, come si diceva, anche dal sindacato elvetico Ocst. In un comunicato diffuso ieri, il responsabile cantonale, Giancarlo Bosisio, ammette che il testo, così formulato, sembra indicare anche agli italiani l’obbligo, per il 2003, di inserire nella dichiarazione, il reddito prodotto in Svizzera.
Ma così non è. Lo si desume anche dai resoconti dei lavori parlamentari. Il motivo è semplice: con la Svizzera esiste un accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, datato 3 ottobre 1974, inserito il 9 marzo 1976 nella Convenzione per evitare le doppie tassazioni. Il comma riguarda quindi gli stati limitrofi all’Italia con cui non esiste una convenzione in materia fiscale e in particolare San Marino e Principato di Monaco.
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