Appalti, il Tar dà ragione alla provincia

Varese – Caso "Socome", secondo il tribunale amministrativo della Lombardia Villa Recalcati ha agito per garantire una viabilità sicura per la collettività

“La Provincia di Varese si è comportata correttamente”. Lo sostiene il Tar della Lombardia che ha pronunciato la sentenza – depositandone le motivazioni – sul ricorso che la società Socome aveva presentato contro la revoca del provvedimento di aggiudicazione dei lavori di sistemazione e manutenzione stradale per la prima e la seconda zona della provincia per il periodo 2003-2006. La sentenza – che riconosce la piena legittimità dell’azione avviata da Villa Recalcati – chiude una vertenza che s’era iniziata il 26 giugno dell’anno scorso quando la Provincia aggiudicava alla Socome i lavori di manutenzione delle strade provinciali, lavori tra i quali c’era anche lo sgombero neve. La Provincia fissava due incontri con la società Socome per il 7 e il 9 luglio, incontri ai quali non si presentava alcun rappresentante dell’azienda. In un terzo appuntamento, il 15 luglio dell’anno scorso, la Provincia – come si può leggere tra l’altro nel disposto della sentenza – “riscontrava la parziale esecuzione da parte della società di alcune prescrizioni”. “In ragione delle predette mancanze l’Ente – si legge ancora nella sentenza – procedeva alla revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione”. Contro tali azioni la Socome ricorreva fissando in otto punti ciò che riteneva ingiuste violazioni dei propri diritti e presentava un ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia Secondo il Tar la Provincia non ha proceduto alla consegna dei lavori alla Socome poiché la società “non aveva provveduto: a porre in opera quattro cartelli stradali secondo la bozza consegnata dopo l’aggiudicazione, a predisporre un cantiere attrezzato dotato di ufficio e telefax presidiato 24 ore al giorno, nonché un’area recintata e mezzi d’opera per operazioni di pronto intervento, a mettere a disposizione della Provincia di Varese un’area di cantiere recintata all’interno della zona di esecuzione lavori di almeno 500 metri quadrati di cui un minimo di 200 metri quadrati costituito da capannone-edificio chiuso dotato di energia elettrica, acqua e idonei servizi igienici”. Poiché – spiega ancora la sentenza – “l’oggetto dell’appalto era costituito da lavori di manutenzione e sistemazione stradale delle strade provinciali (…) era già chiaro dalla lettura del bando di gara e dal capitolato speciale d’appalto che essi erano ritenuti particolarmente urgenti in quanto la corretta ed immediata operatività avrebbe dovuto garantire la sicurezza della viabilità sia nel periodo estivo sia in quello invernale”. Inoltre, visto l’articolo 13 del capitolato speciale d’appalto prevedeva che la Provincia potesse effettuare “la consegna dei lavori immediatamente dopo l’aggiudicazione anche in pendenza di contratto”, ci si trova in presenza – annota ancora il Tribunale – “di una previsione che imponeva un onere di diligenza particolarmente elevato” da parte della Socome, società che avrebbe pertanto “dovuto valutare nel presentare l’offerta l’eventualità di una consegna immediata”. In altre parole la società aggiudicatrice avrebbe dovuto “porsi nelle condizioni di soddisfare le puntuali richieste contenute nel capitolato speciale d’appalto”. E’ sulla base di queste valutazioni che il Tar respinge le giustificazioni addotte dalla Socome in sede di dibattimento. Scrive infatti l Tribunale che “a nulla valgono le giustificazioni rese dal legale rappresentante dell’aggiudicataria, anche con riferimento alla supposta non gravità dell’inadempimento in quanto: il cantiere attrezzato dotato di ufficio e telefax presidiato 24 ore al giorno, doveva essere adibito anche a rifugio per i mezzi di pronto intervento e risulta chiaro che l’albergo messo a disposizione non poteva servire a questo scopo. I mezzi richiesti per gli interventi urgenti erano stati altresì noleggiati e ricoverati presso aziende con sede in Mantova e Paderno Dugnano, ovvero in luoghi distanti da quello oggetto di lavori”. E ancora “la messa a disposizione dei cantonieri provinciali di un’area recintata risponde ad una evidente necessità di celerità nella segnalazione di interventi”. Circostanza che “non può essere ritenuta di scarso rilievo e comunque tale da non impedire l’avvio dei lavori oggetto d’appalto come affermato dalla ricorrente. La Provincia di Varese con riferimento alla convocazione dell’aggiudicataria si è comportata correttamente”. Inoltre la determinazione della Provincia “di procedere alla revoca dell’ aggiudicazione e di incamerare la cauzione appare immune da profili di illegittimità se si considera la manifesta necessità di procedere con urgenza all’avvio dei lavori al fine di garantire una viabilità sicura per la collettività”.

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Pubblicato il 25 Marzo 2004
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