Riforma federale: premier più forte e potere alla Regioni

Cosa cambia con l'approvazione in Senato delle modifiche alla Costituzione del 1947

Non solo devolution in materia di scuole, sicurezza e sanità. La riforma costituzionale votata oggi in Senato, modificando  in buona parte la seconda parte della carta costituzionale approvata nel 1947, cambia molto più radicalmente, numerosi aspetti della tradizione politica e istituzionale italiana. La più eclatante è il rafforzamento dei poteri del premier, eletto direttamente dagli elettori. Cambia la natura e il numero dei parlamentari, si modifica la nomina la Csm e alla Corte Costituzionale. 
Ecco, punto per punto, i punti salienti della riforma, nella ricostruzione della agenzia Ansa.

Il nuovo Parlamento – Il Parlamento si compone della Camera e del Senato federale della Repubblica.

Meno parlamentari – La Camera sarà composta da quattrocento deputati e dai dodici deputati degli italiani all’estero, e resta in carica cinque anni. Il Senato è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale e resta in carica cinque anni : è composto da duecento senatori e dai sei rappresentanti degli italiani all’estero. Solo la Camera può sfiduciare il premier

Senato federale –  L’assemblea dei senatori non può più sfiduciare il premier e si occupa delle leggi che riguardano le materie su cui Stato e Regioni hanno competenze comuni.

Contestualità affievolita – L’elezione del Senato avviene contestualmente a quella dei consigli regionali. In caso di scioglimento anticipato di un consiglio regionale, il nuovo resta in carica solo fino alla fine della legislatura del Senato. – Pubblicità –

Solo tre senatori a vita – Il presidente della Repubblica può nominare senatori a vita, ma il loro numero totale può essere superiore a tre. I senatori a vita in carica mantengono il loro seggio.

Cambia l’iter delle leggi – La Camera esamina le leggi riguardanti le materie riservate allo Stato. Il Senato può chiedere di riesaminarle (serve una richiesta di due quinti dei senatori), quindi il testo torna alla Camera, che decide in maniera definitiva. Il Senato esamina le leggi riguardanti le materie riservate sia allo Stato che alle regioni (materie concorrenti), ma anche le leggi di bilancio e la finanziaria. La Camera può chiedere di riesaminarle (su richiesta dei due quinti dei deputati).

L’elezione del Capo dello Stato – Il presidente della Repubblica è eletto dall’assemblea della repubblica, composta da deputati, senatori, presidenti delle regioni e da tre delegati per ciascun consiglio regionale.

Poteri – Il presidente della Repubblica è garante della Costituzione e rappresenta l’unità federale della nazione. Può inviare messaggi alle Camere, promulga le leggi, indice i referendum, nomina i presidenti delle authority, ha il comando delle forze armate, presiede il Csm e ne designa il vicepresidente, presiede il consiglio supremo della difesa, può concedere la grazia e commutare pene (senza necessità di proposta e controfirma del ministro della Giustizia). Perde invece il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo, quello di sciogliere le Camere e quello di scegliere il primo ministro.

Premier più forte – Aumentano vistosamente i poteri del primo ministro. La sua elezione, di fatto è un’elezione diretta: nelle elezioni i candidati premier si collegano ai candidati all’elezione della camera. Sulla base dei risultati il capo dello stato nomina primo ministro il leader della coalizione vincente. Per insediarsi non ha bisogno della fiducia della Camera. Tra i suoi poteri, quello di nomina e revoca dei ministri e quello di sciogliere la Camera.

Di fronte a questa decisione, però, i deputati della maggioranza (senza ribaltoni) hanno il potere di indicare un nuovo premier. Se invece la camera vota una mozione di sfiducia contro il primo ministro, c’è lo scioglimento automatico dell’assemblea.

Csm – Con le nuove regole i componenti del Csm sono eletti per un terzo dal Senato federale (integrato dai presidenti delle regioni) e per due terzi dalla magistratura.

Roma capitale – A Roma viene riconosciuto lo status di capitale delle Repubblica federale. Gode di una sua autonomia sulle materie di competenza regionale, nei limiti stabiliti dallo Statuto della Regione Lazio

Devolution – Alle Regioni viene attribuita la competenza esclusiva sull’organizzazione della Sanità, l’organizzazione scolastica (compresa la parte riguardante i programmi scolastici di interesse regionale) e la polizia locale. Introdotta una clausola di interesse nazionale: Il Governo può bloccare una legge regionale che pregiudichi l’interesse nazionale. Della questione si occupa il Senato; se la Regione non cambia la legge incriminata, il Senato può chiedere al capo dello stato di abrogarla.

Corte Costituzionale – I giudici costituzionali sono 15: quattro li nomina il capo dello Stato, quattro la magistratura, sette il Senato federale integrato dai presidenti delle Regioni. Prevista l’incompatibilità tra incarico di giudici e membro del Parlamento o di un consiglio regionale. Dalla scadenza dell’incarico , i giudici non potranno per cinque anni entrare nel governo, nel Parlamento e ricoprire incarichi pubblici.

A pieno regime dal 2011 – La riforma entrerà in vigore dalla prossima legislatura. Ma solo dal 2011 la parte riguardante la riduzione dei parlamentari e la contestualità dell’elezione del Senato e delle Regioni.

Quorum per referendum costituzionale – Cambiano le regole per il referendum confermativo delle leggi costituzionali. Perchè sia valido dovrà votare almeno la metà più uno degli aventi diritto. Altra novità: il referendum potrà essere chiesto anche se la legge costituzionale viene approvata in Parlamento con la maggioranza dei due terzi: in questo caso non c’è bisogno di alcun quorum per la validità del referendum.

Nuove regioni – Per cinque anni dopo l’entrata in vigore delle riforme, sarà possibile dar vita a nuove regioni (purchè abbiano almeno un milione di abitanti) con una procedura semplificata rispetto a quella attuale.

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 25 Marzo 2004
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