Le norme sulla prostituzione minorile

Un trattamento diverso a seconda della situzione e dell'età del minore

Riportiamo la norma relativa ad uno dei reati contestati ai due uomini arrestati oggi.

Art. 600-bis. – Prostituzione minorile

Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilita’ economica, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e’ ridotta di un terzo se colui che commette il fatto e’ persona minore degli anni diciotto ".

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Pubblicato il 28 Ottobre 2004
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