Il lavoratore in nero paga le imposte sulle retribuzioni percepite
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 9867/11. L’obbligo del sostituto di versare le imposte non esonera il sostituito, il quale resta l’obbligato principale al pagamento dei tributi
Il lavoratore che percepisce compensi “al nero” è obbligato a dichiarare tali imponibili ed a versare le relative imposte. Questo è ciò che sancisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 9867/11.
Nel caso in analisi la dipendente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi in quanto non era a conoscenza del fatto di avere un rapporto di lavoro “al nero” e non aveva ulteriori rapporti di lavoro. Essendo in buona fede circa la genuinità del rapporto di lavoro, la stessa non poteva sapere che il datore di lavoro non aveva provveduto a trattenere le imposte dovute ed a versarle all’erario.
Dal punto di vista della lavoratrice risultava, quindi, corretto impugnare l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate in quanto non era sua responsabilità il mancato versamento delle ritenute sul rapporto di lavoro. Inoltre sarebbero state le uniche imposte dovute per l’anno e non avrebbero fatto sorgere alcun obbligo di presentazione della dichiarazione visto che il datore di lavoro effettua il conguaglio a fine anno. L’assurdo del caso consta nel fatto che, per inadempienze del sostituto d’imposta, sorgono obblighi e oneri maggiori in capo al lavoratore il quale non ha omesso nessuna dichiarazione. La stessa, anzi, nel caso in esame ha anche firmato le ricevute a quietanza di quanto percepito, come se il rapporto in essere fosse stato gestito nel modo corretto.
Contro le due pronunce di primo e secondo grado favorevoli alla lavoratrice, l’Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione. Tale ricorso viene accolto dalla Corte in quanto l’obbligo del sostituto di versare le imposte non esonera il sostituito, il quale resta l’obbligato principale al pagamento dei tributi.
In linea generale il lavoratore deve dichiarare anche i redditi assoggettati a ritenuta, sui quali, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l’imposta, detraendo quanto ritenuto e versato dal sostituto. Nel caso in analisi, la lavoratrice, nel dichiarare quanto percepito non avrebbe potuto scomputare dalle imposte dovute quanto ritenuto dal sostituto e avrebbe quindi versato l’importo totale.
Un buon indice utilizzabile circa la genuinità del rapporto di lavoro è la consegna del modello Cud, dal quale si evince sia l’imponibile da assoggettare ad imposte che le imposte ritenute dal sostituto e che quindi potranno essere portate a scomputo di quanto dovuto all’erario.
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