Processo Caianiello ecco le motivazioni della condanna

Il ragionamento della Corte depositato dopo la sentenza che ha portato alla condanna dell'ex-presidente di Amsc a un anno e quattro mesi per peculato

Quel telefono non era un benefit e il famoso allegato 1 con il quale la difesa di Nino Caianiello ha cercato di farlo assolvere dall’accusa di peculato potrebbe essere un falso. E’ questa una delle particolarità che emerge dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza da parte del collegio presideduto dal giudice Toni Adet Novik del Tribunale di Busto Arsizio che ha condannato, lo scorso 16 giugno, a 1 anno e 4 mesi di reclusione l’ex-presidente di Amsc e tra i dirigenti di spicco del Pdl provinciale per aver utilizzato a fini privati il telefono aziendale che gli era stato dato in dotazione al momento della sua nomina. In tutto sono stati contestati 808 sms, 50 mms, 192 telefonate e 99 videochiamate (rimborsate da Vodafone a Amsc) di carattere privato e altamente intimo effettuate nell’arco temporale di un anno e mezzo circa. Il danno alle casse di Amsc è stato quantificato in poco più di 350 euro. La cifra partiva da 900 a cui vanno sottratti circa 560 che sono riferiti alle videochiamate che vennero rimborsate all’azienda.

Secondo i giudici Amsc non è da considerarsi un’azienda privata tout court pur essendo una

 società per azioni in quanto è completamente a capitale pubblico e risulta essere la longa manus dell’amministrazione comunale gallaratese. Anche per questo motivo sussiste il reato di peculato. In secondo luogo – si legge sulle motivazioni – ma in termini non meno determinanti, il riconoscimento della sottoscrizione effettuato dal direttore Pietro Fornara (il famoso allegato 1) non convince affatto: “Non è certo necessario un accertamento peritale grafologico per verificare ictu oculi la diversità della firma rispetto a tutti gli altri documenti ufficiali firmati dal teste. In tutti i documenti prodotti e che recano la sottoscrizione dell’ingegner Fornara la firma è redatta per esteso, è precisa, decisa per come si addice a un dirigente, con tratti caratteristici di inclinazione e dato pressorio, e di peculiari segni cosiddetti coattivi o fuggitivi. Per contro la sottoscrizione dell’allegato 1 è priva di pressione, abbozzata, presenta un dinamismo elementare e non dà contezza, non rispecchia la personalità del sottoscrittore". Né è stata considerata soddisfacente la giustificazione addotta dallo stesso direttore che l’ha definita una sigla: "Se di sigla si tratta, questa è del tutto differente rispetto alle altre sigle apposte sui documenti prodotti che presentano un preciso andamento ondulatorio del tutto assente nella sottoscrizione dell’all. 1". 

Il tribunale sottolinea inoltre come emergano “indici probatori di segno nettamente contrario” e citano la teste Simonetta, che ha svolto il ruolo di segretaria del cda sin dal 1997, quando ancora l’ente era azienda speciale, e ha asserito che nessuna delibera dell’assemblea è stata adottata dalla società che avesse ad oggetto la attribuzione di fringe benefit agli organi amministrativi. Interessante infine il riferimento ai contenuti delle telefonate e delle videochiamate: “Il Tribunale non intende rivestire la decisione di accenti moralistici, né indulgere a pruderie di sorta. Ha acquisito, e reso non ostensibile a nessuno sigillandolo in busta chiusa, i fotogrammi prodotti dal pubblico ministero, perché decisivi per comprendere a pieno i termini della contestazione. La loro visione, e la natura delle immagini dove campeggiano particolari anatomici, consente di escludere che essi rispondessero a esigenze favorevolmente apprezzabili”.

Rispetto alla pena, infine, i giudici sottolineano la continuità nel tempo del reato che ha superato di gran lunga l’episodicità, penalmente irrilevante nella giurisprudenza, ma anche l’incidenza economica minima per l’ente intestatario dell’utenza. In questi casi un’interpretazione rigoristica che vietasse in assoluto l’utilizzo del telefono dell’ufficio creerebbe un maggior disagio dell’amministrazione stessa sul piano della continuità e della qualità del servizio, imponendo al dipendente la ricerca di un’utenza per soddisfare le improvvise ed impellenti esigenze private.

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Pubblicato il 11 Ottobre 2011
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