Dal 1 aprile è attiva la mediazione tributaria

Il nuovo istituto deflattivo per le liti fiscali non superiori a 20.000 euro con sanzioni ridotte del 40%

L’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 9 del 19 marzo 2012 indica quali siano le istruzioni e le modalità operative della mediazione tributaria, istituto deflattivo previsto a partire dal 1 Aprile 2012 per le liti fiscali per un valore non superiore a 20.000 euro. Più precisamente, per inoltrare la pratica di ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale, occorre presentare un’istanza preventiva di annullamento, totale o parziale, dell’atto stesso all’Agenzia delle Entrate quale struttura competente in materia.
È prevista l’obbligatorietà della presentazione dell’ istanza preventiva di annullamento, pena l’inammissibilità del ricorso stesso, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. L’istanza di mediazione può essere presentata dal contribuente o dal suo procuratore, che può essere sicuramente un Consulente del Lavoro, categoria professionale abilitata a prestare assistenza fiscale in tema di contenzioso tributario, innanzi alle commissioni tributarie; in entrambi i casi essa avrà capacità giuridica. L’istanza dovrà contenere dati ben precisi quali: la Direzione provinciale o regionale nei confronti della quale si intende proporre ricorso; il contribuente e il suo legale rappresentante; la relativa residenza o sede legale o il domicilio eletto; il codice fiscale; l’indirizzo di posta elettronica certificata; l’atto impugnato e l’oggetto dell’istanza, nonché i motivi. Non rientrano nella mediazione gli atti di recupero degli aiuti di Stato contrastanti con il diritto comunitario, gli atti che non sono riconducibili all’Agenzia delle Entrate, quali la cartella di pagamento, l’iscrizione di ipoteca, il fermo di beni mobili registrati e gli atti relativi alle operazioni catastali. La mediazione si conclude tramite la sottoscrizione di un accordo, per effetto del quale le sanzioni eventualmente dovute sono ridotte al 40%. Tale accordo viene perfezionato pagando l’intero importo dovuto che si riferisce alla prima rata in caso di rateizzazione, effettuato entro 20 giorni dalla momento della sottoscrizione, attraverso versamento diretto, anche tramite compensazione, utilizzando il modello F24.

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Pubblicato il 02 Aprile 2012
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