Almeno 250 azioni per essere socio di Ubi Banca

Per chi possiede meno di 250 azioni c'è la decadenza, ma c'è tempo fino al 19 aprile 2014 per adeguare la quota al nuovo limite. Rimarranno immutati i diritti patrimoniali inerenti le azioni

Il consiglio di sorveglianza di Ubi Banca ha approvato le modifiche statutarie secondo cui chi possiede meno di 250 azioni decade dalla qualità di socio. È previsto un periodo transitorio entro il quale è possibile adeguare la propria quota al nuovo limite e non perdere così la qualità di socio.
La banca ha così deliberato l’integrazione ex-lege dell’articolo 8 e la modifica dell’articolo 15 dello statuto sociale, con lo scopo di recepire nello statuto di Ubi Banca le previsioni in materia di ammissione e decadenza dalla qualità di socio contenute nell’art. 30, comma 5-bis TUB (Testo unico bancario).
L’articolo in questione prevede che, per favorire la patrimonializzazione della società, se lo statuto subordina l’ammissione a socio al possesso di un numero minimo di azioni, il venir meno di tale possesso minimo comporta la  decadenza dalla qualità così assunta.
In relazione a quanto precede, il comma 2 dell’articolo 8 dello Statuto di UBI Banca è stato quindi integrato come segue: «Ai fini dell’ammissione a Socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 250 azioni il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità di Socio ai sensi di legge».
In coerenza, è stato modificato l’articolo 15 dello Statuto, con l’eliminazione del comma 4. Il consiglio di sorveglianza ha deliberato, tenuto conto dello spirito mutualistico della Banca cooperativa e
dell’ampia base sociale, di introdurre una norma transitoria che prevede un termine entro il quale i soci titolari di un numero di azioni inferiore a quello minimo previsto potranno provvedere ad adeguare il numero di azioni possedute per non perdere la qualità di socio. In particolare, in base alle risultanze del libro soci così come integrate dalle certificazioni che saranno rilasciate dagli intermediari depositari e trasmesse alla Banca, quest’ultima procederà ad accertare la decadenza dalla qualità di socio per coloro che, alla data del 19 aprile 2014, risultassero titolari di un numero di azioni inferiore a quello minimo di 250 azioni prescritto dall’art. 8 dello statuto. Qualora, al termine del periodo di transizione, non fosse ripristinato il quantitativo minimo per il mantenimento della qualità di socio, rimarranno immutati i diritti patrimoniali inerenti le azioni, e che l’azionista potrà in qualsiasi momento ripresentare domanda di ammissione a Socio nel rispetto dello Statuto della Banca. Con successiva e ampia comunicazione, la Banca fornirà ogni utile informazione al fine di agevolare i soci interessati. Per quanto riguarda le altre modifiche statutarie illustrate nell’informativa del 19 dicembre 2013, un ulteriore
comunicato verrà emesso una volta ricevute le necessarie autorizzazioni da parte della Banca d’Italia.

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 13 Febbraio 2014
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