Scatta il blocco per i veicoli “inquinanti”, per la prima volta anche a Varese e dintorni

Dal 15 ottobre stop ai veicoli più inquinanti, quest'anno non solo sull'asse del Sempione e nella bassa provincia, ma anche in altri 37 Comuni, capoluogo compreso. Qui tutte le informazioni

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Stop ai veicoli  inquinanti da settimana prossima, per la prima volta non solo in bassa provincia, ma anche a Varese e dintorni.
Il cosiddetto “blocco del traffico” per i veicoli inquinanti (meglio: veicoli particolarmente inquinanti) scatta il 15 ottobre 2015 e proseguirà fino al 15 aprile 2016 e punta alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e  al miglioramento della qualità dell’aria. Oltre alle misure sui veicoli, il provvedimento di Regione Lombardia riguarda anche i divieti riguardanti i caminetti e i falò all’aperto.

«L’estensione dell’area – spiega l’assessore regionale all’Ambiente Claudia Terzi – è un ulteriore passo in avanti in direzione della tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente, che si somma alle misure virtuose già in atto, come l’esenzione del bollo per tre anni per chi rottama un veicolo inquinante per passare ad uno più ecologico». L’assessore Terzi ricorda anche l’esistenza di finanziamenti specifici di Regione Lombardia per i filtri antiparticolato per Euro 2 ed Euro 3 (questi ultimi possono comunque circolare).

La novità del 2015/2016 è l’estensione dell’area sottoposta al blocco del traffico: a partire da quest’anno, i provvedimenti di limitazione si estendono anche ai Comuni ricadenti all’interno della Fascia 2, corrispondente alla zona A con esclusione dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura, per un totale di 361 Comuni. L’ambito di applicazione dei provvedimenti di limitazione riguarda complessivamente 570 Comuni ricadenti all’interno della Fascia 1 e della Fascia 2.

Il dettaglio dei Comuni e delle aree interessate a queste nuove limitazioni, sono consultabili in questo documento con mappa sul sito della Regione (clicca qui). Ai Comuni della fascia centrale della provincia si aggiungono anche quelli fino a Varese e dintorni, compreso appunto il capoluogo. Tra le altre località, ci sono i Comuni dell’asse del Sempione oltre Gallarate (ora sono compresi nel divieto anche i Comuni fino a Sesto Calende), della valle dell’Arno (Cavaria, Albizzate, Gazzada Schianno e altri), dell’asse della Varesina (comprese Malnate e Tradate). Ci sono anche alcuni Comuni a ovest di Varese, come Gavirate, Luvinate e Casciago.

Ci sono anche deroghe per gli assi principali di attraversamento: l’autostrada A8, la A9 la A26, la Varesina fino a Saronno e la Statale Saronno- Lonate Pozzolo,  una parte della superstrada per Malpensa (qui la mappa).

 

GIORNI E ORARI – Le limitazioni alla circolazione sono articolate, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, e sono relative ai seguenti veicoli: autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti ‘Euro 0 benzina’); autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti ‘Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel’).

Il fermo della circolazione si applica all’intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l’esclusione : delle autostrade; delle strade di interesse regionale R1; dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.

 

ESCLUSIONI – Sono esclusi dal fermo della circolazione: veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa; i veicoli di interesse storico o collezionistico e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale; veicoli classificati come macchine agricole; motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1; veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati: veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale; veicoli di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3; veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; autovetture targate CD e CC.

 

ULTERIORI VEICOLI DEROGATI – Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli: veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza; veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa; veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa; veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale; veicoli blindati destinati al trasporto valori; veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica; veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling); veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE; veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

CONTROLLI E SANZIONI – I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. La sanzione prevista per l’inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da euro 75,00 a euro 450,00 ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale n. 24/06.

FERMO PERMENENTE – Si ricorda che è vigente il fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, in tutto il territorio regionale. Si precisa che i Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali. Si applicano inoltre su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno i seguenti obblighi: lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea; lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

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Pubblicato il 13 Ottobre 2015
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