“Staff del sindaco, se illegittimo pagherà il primo cittadino”

La presa di posizione dell'ex assessore Giuseppe Nigro che riprende una sentenza della Corete dei Conti siciliana su una vicenda similare a quella saronnese

giuseppe nigro saronno

La presa di posizione dell’ex assessore Giuseppe Nigro che riprende una sentenza della Corete dei Conti siciliana su una vicenda similare a quella saronnese:

Nel luglio del 2015 manifestai l’inopportunità di nominare da parte del sindaco di Saronno l’ufficio di staff. Ritenevo e ritengo che con tale scelta si sovraccaricasse il bilancio comunale di ulteriori e inutili spese di personale. Non giustificate sul piano formale, perché le funzioni attribuite allo staff erano sempre state svolte da personale interno al Comune e a maggior ragione in tempi di contenimento delle spese da parte della finanza pubblica.
Sul tema dello staff è ritornata recentemente la Corte dei Conti della Sicilia – Sezione di Appello, con la sentenza 27/2016. Le conclusioni sono piuttosto dure. La Corte dei conti ha, infatti, condannato il sindaco di un Comune che ha assegnato incarichi di collaborazione ex articolo 90 del Tuel a risarcire all’ente tutti i compensi erogati.

La sentenza – fa osservare Arturo Bianco, noto studioso di diritto amministrativo, su “Il Sole 24 Ore”, 21 marzo 2016 – va segnalata soprattutto per la “rigidità con cui considera fonte di responsabilità amministrativa lo svolgimento di compiti di supporto alle strutture amministrative da parte dell’ufficio di staff … e per la limitazione degli ambiti di maturazione di responsabilità in capo ai dirigenti che esprimono pareri contabili”.

Seppure, nell’incarico assegnato dal sindaco leghista Fagioli ci si cauteli, dichiarando che il dirigente assunto nello staff non debba compiere “attività gestionali”, l’elenco delle attribuzioni affidate riguarda prevalentemente compiti di supporto amministrativo, tanto che si può esplicitamente leggere: “Il responsabile Staff del Sindaco dovrà curare … i rapporti con i diversi assessorati e settori dell’ente … il supporto al monitoraggio dell’avanzamento delle attività dell’ente …”.

Come si può osservare, l’incarico delegato allo staff saronnese è un lavoro di segreteria amministrativa e quindi ricade, quasi certamente, nei dettami della sentenza della Corte. Non si può nominare lo staff, richiama la Corte, per compiti analoghi a quelli delle strutture amministrative, poiché “sarebbe violato il principio di distinzione delle competenze fra organi di governo e dirigenti”.

La Corte, prima di qualsiasi nomina, richiama la necessità di verificare che le professionalità delegate allo staff siano assenti all’interno dell’ente. In nessuno degli atti del Comune di Saronno esaminati (dal bando, al conferimento dell’incarico) si dice di una ricognizione interna per ravvisare l’assenza di professionalità nell’ente tanto da necessitare l’individuazione e l’assunzione di figure professionali esterne all’ente.
Nel luglio scorso, mi ero limitato a segnalare che la nomina dello staff voleva dire assenza di fiducia nella professionalità dei dirigenti. La Corte, entrando nel merito sotto il profilo giuridico ci aiuta a comprendere i casi in cui è possibile designare l’eventuale nomina dello staff composto da personale esterno all’ente comunale.

La conclusione della sentenza è chiara: se gli incarichi sono illegittimi a pagare è il sindaco. Oltre al probabile danno economico, vale la pena ribadire, però, che nel caso del Comune di Saronno la mortificazione dell’apparato di vertice è palese quanto inappropriata.

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Pubblicato il 01 Aprile 2016
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