Con la riforma stop ai conflitti di competenza tra Stato e Regioni

Il commento di Vincenzo Salvatore professore di diritto Internazionale all’Università degli Studi dell’Insubria

Università insubria

La costituzione nel 1948 riconobbe tra i suoi principi fondamentali quello autonomistico dedicandogli il Titolo V intitolato appunto “Le Regioni, le Province, i Comuni”. La riforma Renzi-Boschi cancella le province e ridisegna il rapporto tra Stato e Regioni in relazione anche al superamento del bicameralismo paritario e alla composizione del nuovo senato, inteso come camera di rappresentanza delle autonomie locali.
Il commento di Vincenzo Salvatore, professore di prima fascia di Diritto Internazionale presso l’Università degli Studi dell’Insubria (Varese), dove insegna “Diritto dell’Unione Europea” e “International Trade Law”.

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La riforma costituzionale rivede, nell’intento di realizzare un sistema più equo ed efficiente, i criteri che disciplinano la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni.

Se la riforma Bassanini del 2001 aveva portato, in risposta a rivendicazioni di un decentramento legislativo più marcato e per arginare minacce secessioniste, ad uno sbilanciamento del potere legislativo fra Stato e Regioni a favore di queste ultime, la riforma Renzi-Boschi del 2016 corregge gli eccessi generati dalla precedente riforma, restituendo allo Stato la competenza ad adottare disposizioni sulle principali materie di interesse nazionale (salute, istruzione, infrastrutture, turismo, energia, ecc.). Vengono eliminate le competenze concorrenti, fonte negli ultimi quindici anni di estenuanti conflitti di competenze tra Stato e Regioni che hanno costretto la Corte Costituzionale ad intervenire reiteratamente per stabilire chi, fra Stato e Regioni avesse il potere di legiferare e su cosa. Con la definizione di competenze di natura esclusiva si chiarisce finalmente, con previsione costituzionale, su quali materie legifera lo Stato e su quali legiferano le Regioni, senza più possibilità di interferenze e sovrapposizioni ma con la garanzia, introdotta con la clausola di  salvaguardia nazionale, che consente allo Stato di intervenire sulle materie di competenza regionale, quando l’esercizio del potere legislativo da parte di queste ultime leda l’interesse nazionale o generi discriminazioni fra i cittadini.

Con la riforma, anche le Regioni dovranno rispettare il nuovo principio che impone che le funzioni amministrative siano esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

A fronte di una più moderna ed equilibrata ripartizione di competenze fra Stato e Regioni, queste ultime assumono un ruolo di assoluto rilievo nel concorrere all’approvazione di leggi nazionali, essendo il nuovo Senato composto in prevalenza da rappresentanti regionali (74 senatori su 100 saranno consiglieri regionali) che, oltre a dar voce e a tutelare gli interessi delle Regioni a livello nazionale, sarà competente a legiferare su tutte le materie che incidono sugli ambiti di competenza regionale, ad esercitare poteri di indirizzo sull’attività della Camera dei Deputati  e a garantire la puntuale e corretta osservanza degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

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Pubblicato il 29 Novembre 2016
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