Fisco e voluntary disclosure, novità importanti per i frontalieri

Aperta una nuova finestra per la collaborazione volontaria per l’emersione delle attività finanziarie e dei redditi non dichiarati in passato

Il 24 novembre il Senato ha approvato il decreto legge 193/2016 relativo alle “misure urgenti in materia fiscale”.
La notizia porta con sé importanti novità per i lavoratori e i pensionati frontalieri. Tra le varie tematiche affrontate dal provvedimento, vi è infatti anche la riapertura di una nuova finestra di voluntary disclosure, ovvero la pratica di collaborazione volontaria per l’emersione delle attività finanziarie e dei redditi non dichiarati in passato.

Con la prima “voluntary disclosure” nel 2015 lo Stato italiano concesse ai propri cittadini la possibilità di regolarizzare eventuali illeciti fiscali commessi tra il 2009 e il 2014 con un forte sconto delle sanzioni normalmente previste per legge. L’appello interessò non pochi frontalieri e pensionati in quanto poterono sanare le imposte evase sui redditi e sulle attività finanziarie estere. In particolare ricorsero alla voluntary disclosure:

-  i pensionati che avevano mantenuto aperto in Svizzera il conto corrente senza tuttavia adempiere agli obblighi del monitoraggio fiscale (quadro RW);
-  tutti coloro che non avevano dichiarato gli investimenti maturati all’estero o altre attività finanziarie;
-  tutti coloro che avevano evaso l’imposta IRPEF sui redditi imponibili in Italia (frontalieri fuori fascia, rendite previdenziali svizzere, ecc.).

Grazie al riconosciuto supporto tecnico di OCST nel 2015 la politica avvallò poi alcune modifiche alla legge sulla voluntary disclosure (emendamenti al D.L. 153/2015).

In particolare si stabilì:
–  la possibilità di regolarizzare tutte le prestazioni del secondo pilastro (capitale e rendite) e le rendite da prepensionamento (PEAN, FAR, RESOR, ecc.) tramite il pagamento dell’aliquota fissa del 5%. Un risultato a dir poco storico in quanto fino ad allora tali rendite venivano tassate con le tradizionali aliquote IRPEF;
-  l’estensione dell’esonero dagli obblighi del monitoraggio fiscale ai cointestatari e ai beneficiari di procure o deleghe sul conto corrente del frontaliere. Ricordiamo infatti che il frontaliere è già per legge esonerato dal monitoraggio fiscale limitatamente al conto salario (egli rimane debitore unicamente di un’imposta di bollo di 34,20 € in caso di giacenza media annuale superiore ai 5’000 €). Con l’emendamento si estese appunto l’esonero anche ai cointestatari.

Purtroppo non era stato possibile estendere gli effetti dei due emendamenti anche oltre i confini della voluntary disclosure, pertanto il 5% su secondo pilastro e prepensionamento cadde con il rientro nei termini ordinari di dichiarazione.

La nuova “voluntary disclosure”. Come detto in apertura, con il decreto fiscale approvato quest’oggi si riapre una nuova finestra di voluntary disclosure che resterà valida fino al 31 luglio 2017. Si potranno regolarizzare gli illeciti fiscali commessi fino al 30 settembre 2016. Varranno le stesse condizioni della precedente edizione, compresi gli emendamenti OCST su secondo pilastro e prepensionamenti!

Un unico nota bene: non potranno aderire alla voluntary disclosure coloro che avevano già aderito alla precedente.

Verso una nuova definizione di “fascia di frontiera”? Le novità potrebbero non essere finite. All’interno del decreto fiscale è stato approvato anche l’ordine del giorno proposto dal Sen. Mauro Del Barba, il quale vorrebbe uniformare il concetto di “fascia di frontiera” utile ai fini di stabilire se un frontaliere debba o meno tassare il proprio reddito da lavoro in Italia. Ad oggi infatti esistono tre diverse fasce di frontiera distinte tra loro (una valida per il Canton Ticino, una per il Canton Grigioni ed una terza per il Canton Vallese); per fare un esempio, oggi un frontaliere che vive a Sondrio risulta essere in fascia di frontiera se attivo nel Canton Grigioni ma al tempo stesso è considerato fuori fascia (e dunque tassabile in Italia) se lavora in Canton Ticino. Va da sé che questa distinzione ha creato negli anni confusione e diversi casi limite. La proposta di cui sopra vorrebbe appunto unificare le tre zone risolvendo così il problema di molti lavoratori.

Si attendono però ora le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate, le quali potranno a loro volta portare a nuove importanti precisazioni. Bisognerà infatti capire se la proposta verrà ritenuta applicabile e nel caso secondo quali modalità.

Stabilizzazione della legge. La carne al fuoco è molta e il nostro sindacato è lieto di poter contribuire alla definizione di un quadro normativo chiaro per i frontalieri. Eppure, come già detto in occasione della prima voluntary disclosure, la soddisfazione può essere solo parziale, in quanto tutte le novità qui elencate al momento risultano valide unicamente per chi deve regolarizzare i redditi non dichiarati in passato. La speranza è che quanto proposto possa essere stabilizzato una volta per tutte.

In attesa di ulteriori novità, l’Ufficio frontalieri OCST resta a disposizione dei propri associati per approfondimenti o quesiti.

A cura dell’Ufficio Frontalieri del sindacato Ocst

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 26 Novembre 2016
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