“L’ordinanza sul degrado è legittima”

Il sindaco Galimberti difende le disposizioni specifiche contro degrado e abuso di alcol. "Situazione diversa da Trieste, chi paragona legga attentamente la nostra ordinanza"

Degrado stazione fs varese

«Nessun Tar ha mai ipotizzato il venir meno del potere di ordinanza in capo ad un sindaco per prevenire fenomeni di questo tipo». È secca la precisazione del sindaco Galimberti in merito all’ordinanza che intende prevenire fenomeni di degrado, sporcizia e abusi di alcol in alcune piazze e nelle strade di Varese dove questi fenomeni sono più frequenti e dove si verificano il maggior numero di reati.

«Chi oggi chiama in causa vicende di altre città dimostra ancora una volta di avere pochi argomenti per fare opposizione e non essersi nemmeno tanto informato nel merito di quello che afferma. Le differenze tra l’ordinanza di Varese e il provvedimento sindacale annullato dal Tar Friuli sono sostanziali e chi le cita avrebbe fatto bene prima a leggere con attenzione la nostra ordinanza e compararla attentamente con quella annullata».

In sostanza la differenza principale tra l’ordinanza varesina e quella di Trieste consiste nell’elemento della prevenzione. Il Comune di Varese infatti con la sua ordinanza intende prevenire situazioni che in alcuni casi, come quello dell’abbandono dei rifiuti, sono comprovate anche da report precisi dell’azienda di raccolta che, con una nota del 14 dicembre 2016, ha segnalato l’aumento di rifiuti abbandonati su suolo pubblico e aiuole, chiaramente riconducibili a consumo inappropriato di alimenti e bevande, tali da rendere necessario un incremento dei servizi, con conseguente aumento dei costi per la collettività. Inoltre, durante l’ultimo incontro del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato rilevato che la maggioranza dei comportamenti penalmente rilevanti si concentrano soprattutto in quelle aree della città che sono state indicate nell’ordinanza.

Nell’ordinanza del Comune di Varese i contenuti sono fortemente circostanziati, indicando sia i comportamenti vietati che le aree cittadine in cui il divieto viene introdotto. Inoltre vengono elencati gli esatti presupposti che hanno determinato l’emanazione dell’ordinanza.

L’ordinanza triestina invece non cita alcun elemento puntuale quale presupposto per la sua emanazione ma si limita a registrare un incremento di soggetti che stazionano in alcune aree della città con ciò causando “un senso di disagio diffuso nella popolazione, generando così situazioni tali da determinare una sensazione di degrado e l’alterazione del decoro urbano” unitamente ad aspetti legati alla qualità dell’aria. La sentenza del Tar Friuli è incentrata sulla circostanza che l’ordinanza sindacale impugnata fosse finalizzata a ovviare alle «situazione di scadimento della qualità urbana in una zona molto trafficata e qualificata quale snodo di entrata nella città di Trieste» e a prevenire il «senso di disagio diffuso nella popolazione, generando così situazioni tali da determinare una sensazione di degrado e l’alterazione del decoro urbano».

Il Tar ha ritenuto che tali finalità “pure meritevoli di tutela, non siano riconducibili ai presupposti di legge per l’esercizio del potere disciplinato e previsto dall’articolo 54, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, ma possano e debbano essere perseguite con gli strumenti appositi che l’ordinamento appresta”.

Tale unica motivazione è effettivamente estremamente generica, perché non appare suffragata da tangibili elementi di prova che, al di là di sensazioni soggettive, possano avere connotati oggettivi. A differenza di ciò, l’ordinanza del Comune di Varese adotta un percorso logico argomentativo diverso. Assume infatti a presupposto una serie di situazioni di fatto oggettivamente comprovate e, ferma restando la sanzionabilità di comportamenti irregolari, già approntata dagli ordinari strumenti normativi (leggi e regolamenti) previene la loro insorgenza vietandone l’esercizio.

Ma c’è di più. La giurisprudenza – sottolineano ancora da Palazzo Estense – ha ritenuto che il potere di ordinanza extra ordinem sia esercitato illegittimamente allorché esso intervenga tardivamente, quando ormai non è più percepibile il carattere emergenziale e urgente del fenomeno che si intende contrastare (Tar Piemonte, 135/2014). L’azione sanzionatoria postuma rispetto al comportamento stigmatizzato può essere gestita con gli strumenti ordinari approntati dall’ordinamento, mentre l’azione preventiva, atta a dissuadere taluni comportamenti e a prevenirne gli effetti, deve essere esercitata mediante lo strumento dell’ordinanza. Sotto tutti questi profili Palazzo Estense la differenza tra il provvedimento sindacale annullato dal Tar Friuli e quello emesso dal Comune di Varese. L’ordinanza triestina non cita alcun elemento puntuale quale presupposto per la sua emanazione, ma si limita a registrare un incremento di soggetti che stazionano in alcune aree della città con ciò causando un senso di disagio diffuso nella popolazione…

Da una parte, quindi, un provvedimento generico che non si è fatto carico di assumere a propria motivazione dei dati di fatto concreti, ma ha assunto a propria ragion d’essere una generica percezione di insicurezza derivante dal consumo di generi commestibili in luoghi aperti al pubblico. Dall’altra un provvedimento puntuale che ha assunto a propria motivazione delle concrete e documentabili rilevazioni poste in essere da soggetti istituzionalmente preposti (azienda gestrice del servizio di igiene urbana e Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica), lasciando sullo sfondo e non come cause principali a concetti meno misurabili quali la generale sensazione di insicurezza.

«La pulizia della città e la prevenzione di fenomeni di delinquenza dovuti anche all’abuso di alcol rappresenta un principio importante della mia amministrazione – conclude il sindaco Galimberti – Questa ordinanza, insieme ad altri provvedimenti come la riqualificazione urbana dei comparti in questione, renderanno più vivibile la citta».

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 29 Dicembre 2016
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