La Corte costituzionale sancisce la “dipendenza da gioco d’azzardo”

La Consulta ha confermato la legittimità di una norma della Regione Puglia restrittiva in tema di autorizzazioni per l'apertura di case da gioco. Commento favorevole dell'associazione AND

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L’Associazione di Promozione Sociale AND-Azzardo e Nuove Dipendenze impegnata da anni nella cura delle persone affette da “azzardopatia” accoglie con favore la sentenza n. 108/2017 della Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 7 della Legge della Regione Puglia n. 43 del 13/12/2013 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”.

In particolare, è stata confermata la legittimità costituzionale, nella parte volta a vietare il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, dai luoghi cosiddetti “sensibili” e cioè: da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio- assistenziale e strutture ricettive per categorie protette.

«L’aspetto più interessante preso in considerazione dalla Consulta – spiega Daniela Capitanicci dell’associazione AND – è quello riguardante la “tutela della salute” laddove la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità della normativa regionale intervenuta per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e quindi al rischio di cadere vittime della “dipendenza da gioco d’azzardo”: fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all’alcoolismo. La Consulta stabilisce inoltre che la disposizione regionale persegue in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti nella materia di legislazione concorrente “tutela della salute” di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.

L’auspicio della Ns. Associazione è che anche lo Stato e il Governo si allineino agli sforzi compiuti da Regioni, Comuni, Associazioni e da tutti coloro che

operano nel settore del gioco d’azzardo lecito con finalità preventive e non lucrative, finalmente mettendo al centro dell’attività e della legislazione che verrà

emessa la tutela della salute del cittadino preoccupandosi in particolare modo dei soggetti più deboli e quindi più esposti al rischio di forme di gioco compulsivo che potrebbe determinare conseguenze assai gravi sia dal punto di vista economico che sociale, sia direttamente che indirettamente. Chiediamo a tal proposito che vengano espressamente presi in considerazione anche i danni da gioco passivo subiti dai familiari dei giocatori patologici e dalle loro reti prossime»

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 30 Maggio 2017
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