Vaccinazioni obbligatorie: chi non adempie sarà escluso da nidi e materne

Il Ministero della Salute ha emesso la circolare con le indicazioni per l'applicazione della legge del 31 luglio. Esclusa la scuola dell'obbligo

Vaccinazioni

Sanzione pecuniaria e non ammissione a nidi e scuole dell’infanzia.

Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare che chiarisce dubbi e doveri in merito agli obblighi vaccinali per i nati tra il 2001 e il 2017. (qui il testo della circolare)

Con la legge entrata in  vigore il 6 agosto scorso, sono 10 i vaccini resi obbligatori per poter accedere al sistema scolastico pubblico, privato e privato parificato.

Entro il 10 settembre, per nidi e scuole dell’infanzia, ed entro il 31 ottobre per le classi dell’obbligo, i genitori dovranno presentare un’autocertificazione che dovrà essere perfezionata entro marzo 2018 con la certificazione da scaricare on line dal sistema sanitario regionale attraverso le ATS. 

Per le scuole dell’infanzia e le sezioni primavera la consegna della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 è requisito di accesso. Il Miur, quindi, vista l’imminenza dell’avvio del nuovo anno scolastico,  invita i dirigenti scolastici ad informare da subito i genitori sui nuovi obblighi vaccinali e sulle disposizioni applicative per il 2017/2018.

DIVIETO DI FREQUENZA

La circolare chiarisce: «La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione – si legge – ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale».

Il divieto di iscrizione ai non vaccinati non vale invece per la scuola dell’obbligo. «Diversamente, per gli altri gradi di istruzione, e precisamente per quelli dell’obbligo la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale) o agli esami».

CONVOCAZIONE DEI GENITORI

Saranno i dirigenti scolastici a comunicare alle ATS entro il 31 ottobre gli alunni non vaccinati. A quel punto, le autorità sanitarie convocheranno i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari, rivolgendo loro un invito scritto alla vaccinazione, eventualmente corredato di materiale informativo. Nel caso in cui non rispondano all’invito, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari vengono nuovamente convocati, con raccomandata AR, per un colloquio, al fine di comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e di fornire – eventualmente anche con il coinvolgimento del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale – una corretta informazione sull’obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale e i rischi derivanti dalla mancata prevenzione. In caso non si otterrei comunque all’obbligo, sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento.

CALENDARIO VACCINALE

Ricapitolando, gli obblighi vaccinali sono, a seconda degli anni:

per i nati dal 2001 al 2004: vi è l’obbligo di effettuare, ove non siano già state somministrate, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, anti-difterite), l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia e l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b che sono vaccinazioni raccomandate dal Calendario vaccinale di cui al D.M. 7 aprile 1999 “Nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l’età evolutiva” e dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000 (Accordo Stato-Regioni del 18 giugno 1999 – G.U. Serie Generale n. 176 del 29-7-1999 – suppl. n. 144);

per i nati dal 2005 al 2011: vi è l’obbligo di attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 (Accordo Stato-Regioni del 3 marzo 2005 – G.U. Serie Generale n. 86 del 14 aprile 2005, suppl. n. 63), che prevede, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, e l’antiHaemophilus influenzae tipo b;

 i nati dal 2012 al 2016: dovranno attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014 (Intesa Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 – G.U. Serie Generale n. 60 del 12 marzo 2012, suppl. n. 47), e, quindi, effettuare obbligatoriamente, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b;

i nati dal 2017 in poi: dal momento che il 19 gennaio 2017 è stato approvato, con Intesa in Conferenza Stato-Regioni il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (G.U. Serie Generale n. 41 del 18 febbraio 2017), dovranno rispettare il Calendario vaccinale in esso incluso; quindi, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, dovranno effettuare obbligatoriamente l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’antiHaemophilus influenzae tipo b e l’anti-varicella.

Per assicurare una corretta immunizzazione e il mantenimento della protezione indotta dalla vaccinazione nel tempo, l’obbligo riguarda anche i richiami vaccinali

Alessandra Toni
alessandra.toni@varesenews.it

Sono una redattrice anziana, protagonista della grande crescita di questa testata. La nostra forza sono i lettori a cui chiediamo un patto di alleanza per continuare a crescere insieme.

Pubblicato il 17 Agosto 2017
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