Diritto al “guadagno intermedio” anche per i frontalieri

Una delle principali prestazioni garantite ai lavoratori residenti in Svizzera verrà estesa anche ai lavoratori frontalieri, ma non è ancora chiaro da quando scatterà il provvedimento

La questione frontalieri va vista nell\'insieme delle problematiche del nostro territorio di frontiera

Un’importante garanzia potrebbe essere estesa anche ai lavoratori frontalieri in Svizzera.

La Segreteria di Stato dell’Economia (SECO) ha infatti comunicato di voler estendere anche ai lavoratori provenienti da oltreconfine il diritto al cosiddetto “guadagno intermedio”, ovvero una delle principali prestazioni garantite ai lavoratori residenti in Svizzera dalla Legge sull’Assicurazione Disoccupazione (LADI).

«Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che scuote il mondo dei frontalieri e l’intero mercato del lavoro ticinese – commenta l’Ufficio Frontalieri del sindacato Ocst – Il guadagno intermedio è un ammortizzatore sociale all’avanguardia che garantisce al lavoratore una sicurezza economica e contrattuale molto importante. I lavoratori svizzeri (e residenti in genere) lo conoscono bene, mentre tra i frontalieri fino ad oggi era un perfetto ignoto».

Non sarà più così, motivo per cui vale la pena spiegare bene di cosa si tratta: «In sintesi i lavoratori frontalieri che subiranno una riduzione della percentuale di lavoro presso la stessa azienda avranno diritto ad un’indennità (con il computo del “guadagno intermedio” appunto) che andrà a colmare in parte il salario perduto».

Per averne diritto il lavoratore frontaliere dovrà ricevere dall’azienda un regolare preavviso di disdetta per la modifica del grado d’occupazione; non sarà invece possibile ridurre l’attività con effetto immediato, ma si dovrà appunto rispettare il periodo di preavviso sancito dal Codice delle Obbligazioni o dai Contratti Collettivi di Lavoro di categoria.

Durante il preavviso il frontaliere dovrà effettuare le ricerche di lavoro in Svizzera per poter dimostrare alle autorità che si sta prodigando per trovare una nuova occupazione secondo un livello salariale consono a quanto percepito in precedenza. Inoltre il lavoratore dovrà annunciarsi all’Ufficio Regionale di Collocamento (URC) per l’iscrizione ed il controllo delle ricerche di lavoro effettuate. Il lavoratore dovrà anche annunciarsi presso la Cassa Disoccupazione OCST per ricevere le prestazioni ossia le indennità di disoccupazione parziale.

«Si tratta appunto di una novità assoluta che verrà senz’altro apprezzata dai frontalieri – dice il sindacato Ocst –  anche se bisognerà evitare abusi in chiave speculativa da parte delle aziende. Per il momento si tratta di una semplice comunicazione giunta dalla SECO, la quale invierà nei prossimi mesi le istruzioni operative agli enti preposti. Solo allora verrà svelato a partire da quale data scatterà il diritto insieme a tutti gli altri dettagli del caso. Vista l’importanza della vicenda il sindacato OCST e la propria Cassa Disoccupazione terranno monitorato il tema in prima persona e garantiranno ai propri affiliati ogni tipo di informazione.».

In caso di disoccupazione totale il frontaliere dovrà invece continuare a fare riferimento all’Italia e avrà dunque diritto all’indennità NASPI erogata dall’INPS.

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 25 Maggio 2018
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