Scelta della scuola: trovare l’accordo è indispensabile

La scuola è tra le "scelte di maggiore interesse" per il minore. Se i genitori non trovano da soli una soluzione, allora potrebbe essere il giudice a decidere

scegliere scuola

Litigare sulla scelta dell’Istituto scolastico dei figli non conviene a nessuno. Perché se mamma e papà non trovano l’accordo allora potrebbe essere il giudice a decidere, e non solo in caso di coppia separata. Sì perché le scelte relative all’istruzione e all’educazione dei figli, incluso individuare la tipologia di scuola, rientrano per legge nella categoria delle “scelte di maggior interesse” del minore, assieme a quelle sulla salute e la residenza. Quindi l’accordo, in un modo o nell’altro, va trovato.

La scelta della scuola è da sempre uno dei più aspri terreni di discussione tra genitori, che facilmente si contrappongono per orientamenti culturali, inclinazioni o preferenze: scuola pubblica, paritaria o privata, scuola laica o ad orientamento religioso, italiana o internazionale, a tempo pieno oppure no. I motivi di scontro sono molteplici. In vista del prossimo ciclo scolastico per molte famiglie i giochi sono fatti, ma altre sono alle prese con la necessità di una seconda scelta, ancor più difficile, resa necessaria da Istituti troppo pieni costretti a respingere qualche iscrizione, oppure scuole troppo vuote dove non ci sono abbastanza alunni per aprire una classe in più.
Così, mentre l’Ufficio scolastico provinciale è impegnato con gli ultimi aggiustamenti, molte famiglie cercano ancora una soluzione sulla futura scuola dei figli, ma se ci sono delle divergenze è bene risolverle autonomamente, pena l’intervento del giudice.

Come detto la scelta della scuola rientra tra quelle definite giuridicamente di “di maggior interesse”, cioé destinate ad incidere significativamente sullo sviluppo della personalità del bambino, sui suoi valori fondamentali e quindi sul suo futuro. Su queste scelte l’accordo tra i genitori è necessario, fatta eccezione solo per i casi di limitazione (affido esclusivo rafforzato) o di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Se a litigare sulla scuola sono i genitori già separati o divorziati o non più conviventi ma già dotati di una regolamentazione giudiziale, ciascun genitore può fare ricorso al Giudice in base all’articolo 709 ter del Codice di procedurea civile (c.p.c.). Questi convoca le parti, cerca di mediare un accordo e, se il tentativo fallisce si sostituisce ai genitori, decidendo al loro posto.
Ma il Tribunale è competente a dirimere la controversia sulla scelta della scuola anche per i nuclei familiari (basati su matrimonio o convivenza) non ancora disgregati: con l’obiettivo di conservare innanzi tutto l’unità del nucleo familiare, in questo caso l’intervento del Giudice è meno categorio, e si limita a suggerire ai genitori le scelte più utili all’interesse del bambino.

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 18 Giugno 2018
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