Torna all'economia
E-mail

polibanner.gif (47823 byte)

 

Ore 16.26.09
Giorno
07/06/07
 
Varese - Tra i contributi alle imprese commerciali destinati dalla Camera di Commercio, anche finanziamenti perinterventi sulla salubritą degli alimenti
70 milioni per la diffusione del commercio elettronico

La Camera di Commercio ha stanziato due nuovi contributi destinati alle imprese commerciali che operano sul territorio della provincia di Varese.

Il primo contributo č di £.70.000.000 ed č destinato alla promozione e diffusione del commercio elettronico.

Sono finanziabili le spese sostenute a partire dal 1° maggio 2000 e fino al 30 aprile 2001 relative a:

  • consulenza esterna per analisi di mercato sull’avvio d’attivitą di commercio elettronico, ma anche alla progettazione e realizzazione del sito web;
  • registrazione e mantenimento dei domini web;
  • software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete Internet;
  • acquisto di spazi pubblicitari sui portali web;
  • formazione e addestramento del personale interno.

La Camera di Commercio interviene con una quota d’abbattimento dei costi nella misura del 30% delle spese (al netto d’IVA) sino a un contributo massimo di £.5.000.000.

Il secondo contributo č relativo, invece, a interventi sostenuti dal 1° aprile 2000 e fino al 31 maggio 2001 per migliorare la salubritą degli alimenti e le prassi igieniche, riguardanti in particolare:

  • i locali, compresi quelli mobili, quelli temporanei e i distributori automatici;
  • gli impianti idrico-sanitari;
  • i veicoli e i contenitori per il trasporto degli alimenti;
  • gli apparecchi e le attrezzature a contatto con gli alimenti.

La Camera di Commercio interviene con una quota d’abbattimento costi nella misura del 40% delle spese (al netto d’IVA), per un importo minimo di £.2.000.000, sino a un contributo massimo di £.3.500.000.

Per ulteriori notizie č possibile rivolgersi a:

Ufficio Informazioni Economiche della Camera di Commercio
Tel. 0332/295.321 329 Fax: 0332/282.158
www.va.camcom.it

 

Torna all'inizio dell'articolo