| Legge
20 luglio 2000, n. 211
Repubblica
Italiana
"Istituzione
del "Giorno della Memoria" in ricordo dello
sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani campi
nazisti"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000
Art.
1.
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio,
data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz,
"Giorno della Memoria", al fine di ricordare la
Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che
hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di
sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato
altre vite e protetto i perseguitati.
Art.
2.
1. In occasione del "Giorno della Memoria" di cui
all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative,
incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di
riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine
e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in
modo da conservare nel futuro
dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo
della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.
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