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28 Luglio 2016

La proposta di intitolazione di un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico viene effettuata dalla Commissione comunale competente, se presente, o direttamente dalla Giunta raccogliendo, a tal riguardo, anche le eventuali relative indicazioni che scaturiscano dalla cittadinanza.

Ogni proposta di denominazione deve essere accompagnata da una relazione che illustri le più importanti notizie biografiche della persona che si vuole ricordare.

Le proposte di denominazione, ottenuta l’ approvazione della Giunta, sono inoltrate al Prefetto con il relativo incartamento, costituito da copia della deliberazione, della nota biografica della persona cui si vuole intitolare il sito, nonché della rilevazione cartografica del luogo interessato.

Il Prefetto trasmette l’intera pratica, per il prescritto parere, alla Deputazione  di Storia Patria e, se si tratti di modifica di intitolazione già effettuata, anche alla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Regione. Ricevuti i pareri di competenza, comunica all’Ente Locale la propria decisione,  espressa mediante decreto.

Si ricorda che nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Lo stesso vale per i monumenti, le lapidi o altri ricordi permanenti situati in luogo pubblico o aperto al pubblico, fatta eccezione, in questo ultimo caso, per quei monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, o a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.

Il limite dei dieci anni può essere superato per i caduti in guerra o per la causa nazionale.

Inoltre, è facoltà del Prefetto, a ciò espressamente delegato dal Ministro dell’Interno, consentire la deroga a tali disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano particolari meriti nei confronti della nazione.

Contro la decisione del Prefetto è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento –  per la tutela dei diritti soggettivi ed interessi legittimi –  nel quale possono essere eccepiti soltanto i vizi di legittimità del provvedimento.

E’ altresì esperibile, in alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, per la tutela dei soli interessi legittimi, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Anche in questo caso possono essere dedotti solo i vizi di legittimità dell’atto.

L. 23 giugno 1927, n. 1188 – R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 – Decr. Ministro Interno 25 settembre 1992
Circol. Ministro Interno MI.A.C.E.L. n.4 del 10 febbraio 1996

Martino Pirone

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