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Mediazione: l’unico obbligo resta quello di crederci

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7 Novembre 2012

 Egregio direttore,
In attesa di conoscere quali siano le motivazioni della pronuncia della Corte Costituzionale che dichiarano l’illegittimità, per eccesso di delega, dell’obbligatorietà della Mediazione Civile e Commerciale, riteniamo opportuno ribadire, in favore dei cittadini, cosa sia la Mediazione e quali siano i suoi vantaggi.
La Mediazione Civile e Commerciale è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR), istituto giuridico introdotto nell’ordinamento italiano con D.Lgs 28/2010 che ha lo scopo di far addivenire le parti ad un accordo attraverso l’intervento del mediatore. Il mediatore è un soggetto terzo, qualificato e professionale che aiuta le parti nella composizione bonaria della controversia senza attribuire torti e favori.
In sostanza grazie alla Mediazione chiunque abbia un problema, vertente sui diritti disponibili, può rivolgersi ad un Organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia ed essere seguito da un mediatore accreditato nella ricerca di un accordo con l’altra parte.
I vantaggi di questo istituto, conosciuto in ogni parte del mondo, rispetto alle vie più conosciute sono molteplici. Innanzi tutto in termini di costo: per la procedura di mediazione infatti è prevista la corresponsione di un’indennità di mediazione che è molto contenuta rispetto agli interessi in gioco. In ogni caso, il solo fatto di essere stabilita a priori permette alla parte interessata di conoscere esattamente quale sarà l’esborso che dovrà affrontare per la mediazione.
Altro considerevole vantaggio è in termini di tempo, è previsto per legge che l’intera procedura debba concludersi entro 4 mesi; è appena il caso di sottolineare come siamo lontani dagli ordinari tempi della Giustizia.
L’accordo trovato dalle parti in mediazione ha forza vincolante tra le stesse ma, qualora una parte non adempisse spontaneamente a quanto pattuito, è possibile ottenere l’omologazione dell’accordo e renderlo titolo esecutivo. Molto spesso gli Organismi svolgono questa ulteriore attività post – mediazione in maniera gratuita (marche e bolli di omologazione a parte).
Chi ricorre in mediazione può beneficiare di un credito di imposta. In caso di successo della mediazione l’ammontare del credito di imposta è pari all’indennità di mediazione corrisposta all’Organismo, fino ad un massimo di € 500,00, mentre in caso di insuccesso il credito di imposta è ridotto alla metà.
In ultimo si evidenzia la soddisfazione delle parti nel trovare una soluzione che sia ottimale per entrambe senza l’ottica del conflitto.

Ufficio Stampa
As Connet Varese – Associazione per la soluzione delle controversie

Associazione per la soluzione delle controversie

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