Da oggi “blocco” dei veicoli non catalizzati

Il provvedimento in vigore dalle 8 alle 10 e dalle 16 alle 18 dal 2 novembre al 23 dicembre e dal 9 gennaio al 3 marzo; numerose le vie cittadine escluse dal blocco

Si riporta l’ordinanza del Sindaco che dispone il blocco della circolazione per i veicoli non catalizzati dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 10 e dalle 16 alle 19, escluse le giornate festive infrasettimanali. Il blocco è in vigore da oggi fino al 23 dicembre, e dal 9 gennaio al 3 marzo 2006.

OGGETTO:
BLOCCO TOTALE DEL TRAFFICO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI PRIVATI NON CATALIZZATI nel periodo dal 2 novembre al 23 dicembre 2005 e dal 9 gennaio al 3 marzo 2006, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 all’interno del territorio cittadino per l’attuazione del Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico (PM 10).

In riferimento all’oggetto il Sindaco di Busto Arsizio, Ing. Luigi Rosa, ha firmato l’ordinanza il cui testo è il seguente:
“IL SINDACO

Constatato che, tra le emergenze ambientali del territorio comunale, vi è soprattutto l’inquinamento atmosferico causato principalmente da fenomeni di congestione del traffico veicolare;
Preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di operare per una migliore qualità della vita;
Visto il Piano di Azione approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia in data 4/08/2005, per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relative alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia (autunno/inverno 2005/2006);
Vista la deliberazione n.8/552 del 4/08/2005 della Giunta Regionale per i criteri e modalità di attuazione del Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia;
Visto l’art. 5 comma 3°, 6° e 7° del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche, nonché il relativo Regolamento di esecuzione;
Visto l’art. 50 del Testo Unico Enti Locali, D.lgs n. 267/2000;

ORDINA

il blocco totale della circolazione dei veicoli privati a motore non catalizzati all’interno del territorio comunale nel periodo dal 2 novembre al 23 dicembre 2005 e dal 9 gennaio al 3 marzo 2006, dal lunedi al venerdi, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
In deroga al provvedimento sopracitato è consentita la circolazione:
· agli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
· agli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl);
· agli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
· agli autoveicoli ad accensione comandata (benzina), dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1993 o in precedenza, purchè conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
· agli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolate a partire dal 1 gennaio 1993 o in precedenza, purchè conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
agli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 95/39/CEE e successive direttive;
· ai motoveicoli ed ai ciclomotori catalizzati, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE;
ai motoveicoli e ai ciclomotori dotati di motore a quattro tempi;
· sui tratti autostradali, sui tratti delle strade statali e provinciali e i tratti di strade di collegamento con gli svincoli autostradali ricadenti nel territorio comunale: nuove congiungenti Sempione/ Fagnano, Fagnano, Sempione, Samarate (da Samarate a via Favana), Favana (da via Samarate a via Lonate), Lonate (da Magnago a via Favana), Borri (da Castellanza a p.le Crespi), Toscana, Novara (da Viale Toscana a Bienate), Gabardi, Kennedy, Boccaccio (da p.le Kennedy a viale Toscana, Cassano (da Cassano a via XI Settembre), XI Settembre, Superstrada Malpensa, Grosseto, Tigrotti, Dei Sassi, A. da Brescia, Italia (da via A.da Brescia a largo Alpini);
· ai veicoli delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi di Polizia Locale e Provinciale;
· ai veicoli di pronto soccorso;
· ai mezzi di trasporto pubblico e scuola bus;
· ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente;
· ai veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
· alle autovetture targate CD e CC;
· agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);
· ai veicoli adibiti al trasporto di effetti postali purchè caratterizzati dal contrassegno “P.T.”;
· ai veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
· ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie (es: dialisi, chemioterapia ecc…) in grado di esibire relativa certificazione medica;
· ai veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro con specificazione degli orari e del percorso;
· ai veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
· ai veicoli degli operatori dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
· agli autoveicoli non catalizzati con a bordo almeno tre persone (car pooling).;
· Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni.
Il Sindaco, per particolari veicoli e/o per particolari necessità, può concedere a singoli cittadini specifiche autorizzazioni a circolare in deroga alla presente ordinanza.

DISPONE
che il divieto di cui sopra venga reso noto mediante informazione capillare alla cittadinanza tramite giornali, radio, televisione locale ed uffici preposti.
La violazione della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell’art. 7 comma 13 del Codice della Strada.”.

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 02 Novembre 2005
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