Ma per che cosa andiamo a votare?

Cosa è cambiato con la la revisione della Costituzione qualora venisse confermata dal voto popolare

Con il referendum del 25/26 giugno gli italiani saranno chiamati ad approvare con il loro voto la riforma costituzionale approvata il 16 novembre del 2005 dalla precedente maggioranza di Centro-destra.

In quanto legge costituzionale, la riforma avrebbe dovuto essere votata dai 2/3 del parlamento per entrare direttamente in vigore. Così non è stato e pertanto è stato possibile, da parte di un quinto dei parlamentari, richiedere che la stessa fosse sottoposta a referendum confirmativo. Questo tipo di consultazione si distingue dal referendum abrogativo perché non ha la finalità di modificare o eliminare una legge in vigore. E’ piuttosto uno strumento di tutela delle minoranze rispetto a modifiche della legge fondamentale del nostro ordinamento. Proprio per questa sua funzione di garanzia, non prevede il raggiungimento di un numero minimo di votanti (quorum).

La Riforma

La legge di revisione costituzionale è nota ai più per la svolta in senso federalista che darebbe al nostro ordinamento. Contiene infatti norme che modificherebbero radicalmente il rapporto tra stato, regioni ed enti locali: la famosa devolution. Le novità però riguardano tutti e cinque i titoli della seconda parte della Costituzione, (contenente le principali disposizioni in merito all’Ordinamento della Repubblica). In particolare per l’istituzione del cosiddetto Premierato Forte, ovvero l’aumento dei poteri conferiti al Primo Ministro, (questa è la nuova denominazione del Presidente del Consiglio introdotta dalla legge).

Diversi sono i siti che approfondiscono l’argomento, particolarmente interessante lo speciale di riforme.net dove è pubblicato un interessante confronto tra l’attuale legge fondamentale e quella che ne risulterebbe se al referendum del 25 e 26 giugno vincessero i SI. Ne riportiamo gli aspetti fondamentali 

TITOLO I

Il Parlamento

Ordinamento attuale

 Ordinamento Riformato

COMPOSIZIONE DELLE CAMERE

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

 

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.

I suoi componenti sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione dei rispettivi Consigli regionali.

Rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma

NUMERO DEI PARLAMENTARI

Il numero dei deputati è di 630, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori è di 315 a cui vanno aggiunti i senatori a vita. 

La Camera dei deputati è composta da 518 deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita.

Il Senato federale della Repubblica è composto da 252 senatori eletti in ciascuna Regione

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Attualmente vige una forma di Bicameralismo perfetto: le due camere svolgono le medesime funzioni su un piano di parità

I due rami del Parlamento svolgono funzioni differenti: mentre alla Camera spetta decidere su questioni riguardanti l’interesse nazionale. Il Senato legifera su materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni.

 

TITOLO II

Il Presidente della Repubblica

Ordinamento attuale

 Ordinamento Riformato

ELEZIONE

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. 

 

Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale, elegge due delegati. Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione.

POTERI

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. 

Il Presidente della Repubblica non può decretare lo scioglimento della Camera dei deputati tranne in rari casi.

Il Senato non può più essere sciolto in nessun caso

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro 

 

TITOLO III

Il Governo 

Ordinamento attuale

 Ordinamento Riformato

IL PREMIER

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Primo ministro viene nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati emersi dalle urne.

FIDUCIA

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
 

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La Camera dei deputati si esprime con un voto di fiducia sul programma proposto dal primo ministro.

Le dimissioni del Primo Ministro possono essere obbligate solo dalla Camera, che può proporre un nuovo candidato, attraverso la «sfiducia costruttiva», o provocare lo scioglimento della Camera stessa, indicendo nuove elezioni. È prevista una norma anti-ribaltone, che convalida la mozione di sfiducia nel caso sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni.

SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. 

Il Primo Ministro può di propria iniziativa richiedere ed ottenere lo scioglimento della Camera al Presidente della Repubblica, con conseguenti elezioni politiche

 

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

Ordinamento attuale

 Ordinamento Riformato

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. 

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 

Vi sono materie di competenza concorrente espressamente indicate nell’art 118. Tra esse la gestione dei rapporti con le istituzioni comunitarie.

Non vengono indicate materie di competenza esclusiva regionale

 

Sono integrate le materie di competenza concorrente e vengono indicate delle materie di competenza esclusiva regionale

Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
 
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
 
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
 
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
 
d) polizia amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 14 Giugno 2006
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