Per condannare uno spacciatore il giudice deve pesare la droga

Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione a seguito di un ricorso della procura bustocca dopo l'assoluzione di un giovane trovato in possesso di quasi 5 grammi di coca




Per condannare uno spacciatore il giudice dovrà pesare la sostanza stupefacente. La sentenza della Corte di Cassazione, che ha respinto un ricorso della procura di Busto Arsizio, potrebbe rendere più difficile la lotta al contrasto dello spaccio di stupefacenti. La sentenza 10325 , emessa dalla Terza sezione penale, dice che “ai fini della affermazione di responsabilità per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, non è sufficiente il superamento dei limiti ponderali" previsti dal decreto del ministero della Salute, ma "è necessario che il giudice ‘pesi’ la quantità sequestrata” e non solo ma al giudice spetta anche prendere "in considerazione anche le modalita’ di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento eventualmente frazionato ed ogni altra circostanza che possa risultare significativa della destinazione all’uso non esclusivamente personale" . Il ricorso della Procura di Busto Arsizio si opponeva alla dichiarazione di non luogo a procedere per insussistenza del fatto, da parte del gup, nei confronti di Dario S., un 31enne pizzicato, nel giugno 2007, con 4,92 grammi di cocaina, occultata nelle scarpe, con principio attivo pari a 2531 mg. Il giudice aveva assolto il giovane stabilendo che non c’era la prova della destinazione alla vendita della coca, peraltro non suddivisa in dosi e considerando troppo pochi i 95 euro che aveva in tasca per definirli provento di spaccio.

Contro la clemenza del giudice ha fatto ricorso in Cassazione la Procura, facendo presente che la norma "punisce la detenzione di sostanza stupefacente allorché si superi il quantitativo stabilito nelle tabelle allegate al decreto, quantitativo che era stato superato" nel caso in questione. La Suprema Corte ha bocciato il ricorso e, basandosi sul Dpr 309 del ’90 , ha rilevato che non e’ prevista "una presunzione assoluta di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente allorche’ si superino i limiti massimi indicati nel decreto, ma si limita ad indicare alcuni elementi sintomatici dai quali puo’ trarsi la conclusione che la sostanza non era destinata ad uso esclusivamente personale".




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Pubblicato il 23 Marzo 2009
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