7.1 Struttura organizzativa del sistema sanitario svizzero

Tutto quello che c'è da sapere sul Sistema Sanitario italiano e svizzero

 7.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SISTEMA SANITARIO SVIZZERO

 
  • Organizzazione
  • Confederazione:

         – Ufficio federale di sanità pubblica UFSP
         – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
         – Istituto svizzero degli agenti terapeutici Swissmedic
         – Ufficio federale di statistica (UFS)
         – Ufficio federale dello sport (UFSPO)
         – Segretariato di Stato dell‘economia (seco)
         – Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)
         – Promozione Salute Svizzera
         – Osservatorio svizzero della salute (obsan)
         – Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)
         – Istituzioni sanitarie nazionali

  •       Cantoni:

          – Direzioni della sanità
          – Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)
          – Dialogo nazionale tra la Confederazione e i Cantoni in merito alla politica sanitaria

  • Comuni

          – Autorità sanitarie e di previdenza sociale

  • Il sistema assicurativo

          – Assicurazione malattia
          – Assicurazione di base
          – Assicurazioni complementari
          – Assicurazione contro gli infortuni
          – I premi
          – I premi INP
          – Assicurazione maternità
          – Indennità
          – Come richiedere l’indennità e come viene versata

 

  
Organizzazione
Il sistema sanitario svizzero, molto efficiente e ben organizzato, è strutturato in modo federalisti­co. 
Le prestazioni sanitarie sono ripartite su tre livelli: Confederazione, Cantoni e Comuni. 
Questa situazio­ne – in un Paese di piccole dimensioni con 26 sistemi sanitari cantonali e un’elevata autonomia comuna­le – porta in numerosi settori a frammentazioni e sovrapposizioni; la popolazione svizzera beneficia però di eccellenti prestazioni mediche, accessibili a tutti gli assicurati in uguale misura.
Il sistema sanitario elvetico è inoltre fortemente innovativo: in molti settori della ricerca e dello sviluppo, della formazione e del perfezionamen­to professionale nonché della legislazione sanitaria, la Svizzera occupa una posizione di primo piano a livello internazionale.
La popolazione svizzera beneficia pertanto di eccellenti prestazioni mediche, accessibili a tutti gli assicurati in uguale misura, ma con costi decisamente elevati. Con spese pari al 11,5% del prodotto interno lordo la Svizzera, insieme a Germania e USA, è tra i Paesi al mondo con il sistema sanitario più costoso.

Confederazione
A livello federale la sanità in Svizzera è regolata nel seguente modo:
Consiglio federale e Parlamento sono responsa­bili a livello federale dell‘orientamento della politica sanitaria svizzera. Ad essi incombe il compito di for­mulare ed emanare leggi e ordinanze. Attualmente la Confederazione e i Cantoni sono congiuntamente impegnati nell‘elaborazione di una politica sanitaria nazionale. In base all‘evoluzione storica del Paese (federalismo), i Cantoni sono stati investiti di ampie responsabilità nel settore della sanità. Da alcuni anni a questa parte, tuttavia, sono in corso sforzi comuni. Infatti l‘UFSP dispone dalla fine del 2004 di un‘Unità di direzione Politica sanitaria; tra la Con­federazione e i Cantoni ha inoltre luogo un regolare dialogo in merito a questioni sanitarie.
 
Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
L’UFSP si occupa della promozione della salute di tutte le persone residenti in Svizzera. 
La sua strategia consiste, da un lato, nel sensibilizzare i singoli all’assunzione di comportamenti responsabili per salvaguardare il benessere fisico e, dall’altro, nell’affrontare in modo globale e razionale la promozione, la prevenzione, la tutela della salute, nonché la cura delle malattie e degli infortuni. Le tematiche trattate dall’UFSP sono:
 
  • le epidemie e le malattie infettive, 
  • la prevenzione della tossicodipendenza e di altre dipendenze, 
  • la sicurezza delle derrate alimentari, 
  • la protezione da radiazioni e rumori, 
  • il controllo delle sostanze tossiche e dei prodotti chimici, 
  • la ricerca sulle cellule staminali, il bioterrorismo, 
  • l’assicurazione malattie e infortuni.
L‘UFSP si occupa inoltre di:
  • Politica sanitaria
  • Professioni mediche accademiche
  • Sicurezza biologica 
  • Agenti terapeutici
  • Medicina dei trapianti 
 
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
Pianifica, guida e controlla la corretta applicazione delle assicu­razioni sociali per conseguenze derivanti dall‘età e dall‘invalidità nonché per questioni della famiglia. 
 
Istituto svizzero degli agenti terapeutici Swissmedic
Garantisce che, a protezione degli esseri umani e degli anima­li, siano commercializzati soltanto agenti terapeutici di elevata qualità, sicuri ed efficaci.
 
Ufficio federale di statistica (UFS)
Appronta statistiche in merito all‘assistenza sanitaria in Svizze­ra e allo stato di salute della popolazione svizzera. 
 
Ufficio federale dello sport (UFSPO)
Si occupa di promozione della salute (sport, movimento e salu­te) e di prevenzione del doping.
 
Segretariato di Stato dell‘economia (seco)
I suoi compiti comprendono la protezione della salute e la pre­venzione sul posto di lavoro nonché la sicurezza degli equi­paggiamenti tecnici e delle apparecchiature.
 
Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)
Disciplina la formazione e il perfezionamento delle professioni mediche non accademiche.
 
Promozione Salute Svizzera
Su incarico della Confederazione, la fondazione fornisce im­pulsi a provvedimenti di promozione della salute, li coordina e li valuta.
 
Osservatorio svizzero della salute (obsan)
Un‘istituzione della Confederazione e dei Cantoni che rileva e analizza le informazioni esistenti sulla salute in Svizzera. 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)
Assicura circa 1,8 milioni di lavoratori contro gli infortuni, le ma­lattie professionali e gli infortuni non professionali ed è attivo negli ambiti della prevenzione e della riabilitazione.
 
Istituzioni sanitarie nazionali
Le autorità da sole non possono far fronte a tutti i compiti nel settore della sanità pubblica. Vi è perciò tutta una serie di altre istituzioni – spesso cresciute storicamente nel sistema sanitario – costituite per lo più in forma di fondazioni o di organizzazioni di pubbli­ca utilità e che lavorano di comune accordo con le autorità.
 
Croce Rossa Svizzera (CRS) 
Diversi compiti nel settore sanitario e sociale, forma­zione e riconoscimento delle professioni non accade­miche nel settore sanitario (professioni infermieristi­che e altre).
 
Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi)
Prevenzione degli infortuni nei settori del traffico stra­dale, sport, economie private e del tempo libero.
 
Guardia aerea svizzera di soccorso (REGA)
Salvataggio in montagna e salvataggio aereo in gene­re, rimpatrio in Svizzera di cittadini rimasti vittime di incidenti o di malattie.
 
Federazione svizzera dei samaritani (FSS)
Impiego di volontari nelle operazioni di salvataggio, nel campo sanitario e sociale.
 
Lega Cancro Svizzera (LCS)
Prevenzione dei tumori; promozione della ricerca sul cancro.
 
 
 
Cantoni
A livello cantonale la sanità in Svizzera è regolata nel seguente modo:
 
Direzioni della sanità
La salute è in linea di principio una responsabilità can­tonale, anche nei settori regolati dalla Confederazione. Formulato in modo generico, il compito delle autorità sanitarie cantonali consiste nel rendere esecutive, sotto la responsabilità della Confederazione, le leggi e le ordi­nanze emanate da quest’ultima. Le disposizioni federali possono essere completate da leggi d’attuazione canto­nali. Nell’esecuzione delle direttive legali, i Cantoni sono autonomi. 
I compiti:
 
  • Garantire l’assistenza sanitaria: pianificazione ospe-daliera, costruzione ed esercizio degli ospedali e delle case di cura cantonali, cura degli ammalati al di fuori delle strutture ospedaliere (Spitex), servizi sociopsichiatrici, servizi medico-scolastici, servizi di pronto soccorso e di salvataggio, polizia sanitaria, ecc. 
  • Sorveglianza di ospedali, case di cura e cliniche
  • Prevenzione e promozione della salute pubblica (assieme a Confederazione e Comuni)
  • Autorizzazione all’esercizio di professioni mediche e paramediche (medici, fisioterapisti, ecc.)
  • Controllo delle derrate alimentari, controllo dei veleni e delle sostanze tossiche, protezione dell’ambiente
  • Finanziamento/sovvenzionamento di vari dispositivi e attrezzature, riduzione dei premi LAMal per persone economicamente sfavorite.
 
Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)
È l’organo di coordinamento politico delle direzioni cantonali della sanità. Promuove la collaborazione tra i Cantoni come pure tra questi e la Confederazione e altre importanti organizzazioni della sanità pubblica. 
 
Dialogo nazionale tra la Confederazione e i Cantoni in merito alla politica sanitaria
Dal 2004 si tengono tre incontri all‘anno durante i quali il capo del Dipartimento federale dell‘interno (DFI) e la direzione della CDS discutono temi di po­litica sanitaria.
 
 
Comuni
A livello comunale la sanità in Svizzera è regolata nel seguente modo:
 
Autorità sanitarie e di previdenza sociale
I compiti possono variare notevolmente a seconda della grandezza dei Comuni. In parte, questi com­piti comunali vengono svolti in collaborazione con i Comuni vicini o delegati ad associazioni private. I compiti:
  • Garantire l’assistenza sanitaria (ospedali e case di cura, Spitex, servizi di consulenza e servizi sociali, igiene dentale scolastica e altro)
  • Prevenzione e promozione della salute (insieme a Confederazione e Cantoni)
  • Coordinamento del servizio sanitario (insieme a Confederazione, Cantoni e organizzazioni private).

Il sistema assicurativo
Regolato dalla legge sull’Assicurazione Sanitaria Federale, il sistema sanitario elvetico prevede innanzi tutto l’assicurazione obbligatoria per tutti i residenti nel territorio svizzero ad eccezione di coloro che lavorano in ambito internazionale (come le Istituzioni ONU) e coloro che si trovano in missione permanente (eccezioni che vanno a includere anche i famigliari). Anche in questo caso il Sistema assicurativo si differenzia da sistemi sanitari più comuni in quanto il carattere dell’obbligatorietà di quello svizzero si basa  sulla concorrenza di mercato. 
 
L’assicurazione alla malattia (la cui attività comunque è soggetta alla regolamentazione pubblica da parte dello Stato) è infatti pubblicizzata da una pluralità organismi, che confluiscono sulla Cassa Malattia svizzera (Caisse maladie) in concorrenza e competizione tra loro. 
A livello di assistenza medica il sistema sanitario è composto da una combinazione di sistemi pubblici e privati. Per esempio accanto ad ospedali pubblici troviamo anche cliniche private, così dottori privati che lavorano in enti pubblici o in enti totalmente privati. 
L’organismo statale di controllo e legiferazione in materia di sanità pubblica è l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che svolge in particolare il ruolo di promotore della prevenzione e tutela della salute e della cura delle malattie e degli infortuni.
 
Assicurazione malattia
Quando si parla di assicurazione malattia bisogna distinguere fra assicurazione di base (obbligatoria) e assicurazioni complementari (facoltative). 
 
Assicurazione di base
Copre le cure ambulatoriali e ospedaliere in camera comune in ospedali e cliniche del cantone di domicilio riconosciuti. Tutte le casse malati offrono le stesse prestazioni. I premi possono tuttavia variare. Ogni assicurato ha diritto di cambiare cassa malati dando regolare disdetta indipendentemente dal sesso, dall’età e dallo stato di salute. La disdetta può essere data:
  • entro il 30 novembre per il 1° gennaio dell’anno successivo (in tutti i casi),
  • entro il 31 marzo per il 30 giugno (questo termine non vale per chi ha una franchigia superiore a quella obbligatoria di 300 fr. o se ha un’assicurazione che limita la libera scelta del fornitore di prestazioni).
  • Le persone con reddito modesto hanno diritto al sussidio cantonale (i criteri di attribuzione variano da cantone a cantone).

Assicurazioni complementari
Molti assicurati non si accontentano dell’assicurazione di base e stipulano anche una o più assicurazioni complementari. Fra le più conosciute: la copertura per i costi di degenza in camera semi-privata o privata e la copertura per i medicamenti non ammessi dall’assicurazione di base, per alcune spese di trasporto, gli occhiali e mezzi ausiliari. I premi delle assicurazioni complementari sono fissati in funzione del rischio (età, sesso, stato di salute). Contrariamente a quanto succede per l’assicurazione obbligatoria, per le complementari le casse possono rifiutare un assicurato a causa dell’età avanzata o di una malattia. Le assicurazioni complementari hanno termini di disdetta diversi da quelli dell’assicurazione di base; non esiste libero passaggio: cambiando si perdono diritti acquisiti e non necessariamente la nuova compagnia assicurerà alle stesse condizioni di prima. Si può però cambiare l’assicurazione di base e mantenere la complementare presso la vecchia cassa.
 
Assicurazione contro gli infortuni
L’Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) prevede che tutti i lavoratori dipendenti – anche le persone occupate a tempo parziale – siano obbligatoriamente assicurate contro gli infortuni professionali e non professionali; l’assicurazione contro gli infortuni non professionali è però obbligatoria solo se lavorano presso un datore di lavoro almeno per 8 ore alla settimana. 
 
I premi
I premi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono assunti dal datore di lavoro, mentre i premi per gli infortuni non professionali (INP) sono generalmente a carico del lavoratore. Nulla però impedisce al datore di lavoro di partecipare al finanziamento.
Nel caso di una persona che non lavora regolarmente il datore di lavoro può trattenere la quota assicurativa INP pur non sapendo ancora quale sarà la media delle ore di lavoro che farà il dipendente durante l’anno. Se a fine anno, risulterà che non sono state raggiunte le 8 ore di lavoro settimanali (che corrisponde a 384 ore l’anno), il datore di lavoro dovrà restituire i premi per la copertura assicurativa trattenuti dalla busta paga.
Per chi non è obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni dal datore di lavoro, la copertura (ma solo per le cure mediche) è data dalla LAMAL (Assicurazione malattia) che include l’infortunio. L’eventuale esclusione dell’infortunio dalla copertura di base LAMAL può essere richiesta dall’assicurato-salariato già coperto per gli infortuni professionali e non professionali ma deve essere sempre confermata per iscritto dal datore di lavoro.
 
I premi INP
I premi per infortunio non professionale sono attorno all’1,8 % per le coperture private, ossia per le ditte che non sottostanno alla copertura SUVA, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione; da 1,55 a 2,11 % per la copertura data dalla SUVA (che copre in genere rischi più elevati).
 
Assicurazione maternità
L’assicurazione federale maternità è entrata in vigore il 1° luglio 2005. Tutte madri esercitanti un’attività lucrativa dipendente o indipendente o che collaborano nell’azienda del marito percependo un salario in contanti hanno diritto all’indennità di maternità. 
 
Indennità
Durante 14 settimane dopo il parto esse riceveranno l’80% del reddito lavorativo medio conseguito prima del parto, ma al massimo 172 franchi al giorno (ha diritto all’indennità massima chi ha un reddito mensile di almeno fr. 6450 e la lavoratrice indipendente che percepisce un reddito annuale di almeno fr. 77.400).
 
Come richiedere l’indennità e come viene versata
Il diritto all’indennità di maternità può essere esercitato dalle seguenti persone presso la cassa di compensazione AVS competente:
la madre, o attraverso il datore di lavoro (se esercita un’attività lucrativa dipendente) o rivolgendosi direttamente alla cassa di compensazione AVS (se esercita un’attività lucrativa indipendente, è disoccupata o inabile al lavoro);
il datore di lavoro, se la madre non esercita il suo diritto attraverso il datore di lavoro e quest’ultimo versa un salario durante il periodo in cui esiste il diritto all’indennità;
i familiari, se la madre non adempie ai suoi obblighi di mantenimento o di assistenza.
 
 
 
 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 01 Gennaio 2010
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

Segnala Errore

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.