Buone notizie per i ricercatori

Il recente decreto sviluppo ha introdotto un credito d’imposta sulle assunzioni a tempo indeterminato di ricercatori, attraverso uno sconto fiscale pari al 35% del costo aziendale sostenuto

Il recente decreto sviluppo ha introdotto un credito d’imposta sulle assunzioni a tempo indeterminato di ricercatori, attraverso uno sconto fiscale pari al 35% del costo aziendale sostenuto.
Per l’effettivo godimento del bonus le aziende si dovranno attenere a specifiche condizioni, la cui verifica potrà essere supportata dai Consulenti del Lavoro che si occupano della gestione del personale.
In primo luogo la platea dei datori di lavoro che possono accedere al bonus è stata circoscritta alle imprese.
Anche i destinatari che fanno scattare il bonus in capo ai datori di lavoro, sono individuati in due categorie di soggetti: personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un ateneo italiano o estero purché equipollente ovvero coloro che sono in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, elencate in un allegato a corredo del Dl.
Con riferimento al perimetro delle attività per le quali è concesso il beneficio, il decreto fornisce un’elencazione piuttosto dettagliata: lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze; ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze; acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti, processi o servizi nuovi o migliorati.
Occorrerà invece attendere le modalità applicative circa la presentazione delle istanze, che dovranno essere definite con apposito dm (decreto ministeriale) Sviluppo-Economia, entro 60 giorni.
Va infine segnalato come il rispetto dei requisiti descritti non sia sufficiente a garantire il godimento del beneficio: intanto l’organico aziendale non deve registrare cali rispetto al periodo d’imposta precedente all’applicazione dell’agevolazione; il posto di lavoro deve essere conservato per un minimo di tre anni (2 per le Pmi); inoltre, il datore di lavoro non deve essere incorso in violazioni non formali di carattere fiscale o contributivo per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5mila euro ovvero in violazioni alle norme sulla sicurezza o per condotta antisindacale.
Inoltre il credito d’imposta dovrà figurare nella dichiarazione dei redditi e dovrà essere “certificato” da parte di un revisore o dal collegio sindacale.

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Pubblicato il 06 Luglio 2012
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