Il nuovo contratto a tempo determinato non vuole la motivazione
È stato il contratto tra quelli più “ritoccati” dalla recente Riforma Fornero. Tra i ritocchi la liberalizzazione del primo contratto, inteso come una sorta di maxiperiodo di prova del lavoratore
Il contratto di lavoro a tempo determinato è stato tra quelli più “ritoccati” dalla recente Riforma Fornero (L. 92/2012). Si è trattato per lo più di interventi restrittivi, tuttavia, in controtendenza, è arrivata la liberalizzazione del primo contratto a termine, inteso come una sorta di maxiperiodo di prova del lavoratore finalizzato ad una miglior verifica delle attitudini e delle capacità professionali del lavoratore in relazione allo specifico inserimento nel contesto lavorativo. Dunque ogni volta che le aziende si troveranno a stipulare il primo contratto a tempo determinato con un determinato lavoratore, non è più richiesta l’indicazione nel contratto della motivazione, tra quelle ammesse ex L. 368/2001. Quando il legislatore parla di “primo” contratto si riferisce all’intera vita lavorativa del soggetto da assumere, indipendentemente dalla mansione svolta, con riferimento a rapporti di subordinato intercorsi tra le stesse parti, con esclusione soltanto dei rapporti di collaborazione e i rapporti di apprendistato o tirocinio con un lavoratore.
Permangono in ogni caso, l’obbligo della forma scritta e del rispetto dei divieti ex L. 368/2001 (sostituzione di lavoratore in sciopero, licenziamenti collettivi, cig, omessa valutazione rischi). Un’altra peculiarità è costituita dalla durata che non può superare i 12 mesi e non è assolutamente prorogabile, nemmeno se di durata inferiore, in quanto il periodo di 12 mesi non costituisce una "franchigia" – o comunque un periodo in qualche modo frazionabile. Resta ferma tuttavia la facoltà di stipulare di un successivo contratto a termine con indicazione delle relative motivazioni.
In ogni caso la contrattazione collettiva potrà stabilire potrà decidere che il contratto a tempo determinato, nel limite quantitativo del 6% dei lavoratori in forza, non debba essere sorretto dal “causalone” nei casi in cui l’assunzione avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato da: – avvio di una nuova attività, lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, rinnovo o proroga di una commessa consistente.
Anche a questi contratti, essendo a termine, verrà applicata dal prossimo mese di gennaio la maggiorazione contributiva del 1,40%.
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