Posta elettronica certificata obbligatoria per le imprese individuali

Le imprese già iscritte e attive alla data del 18 ottobre dovranno comunicare il proprio indirizzo di PEC al Registro delle Imprese entro il 31 dicembre di quest'anno

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 17/12, dal 20 ottobre, anche le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese, in sede di prima iscrizione, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
L’obbligo però riguarda anche le imprese individuali già iscritte e attive alla data del 18 ottobre, che tuttavia avranno più tempo per adeguarsi: dovranno comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese entro il 31/12/2013.
Con tale estensione si completa quindi l’obbligo di utilizzo della PEC per le comunicazioni di imprese, professionisti e pubblica amministrazione.
Ricordiamo, infatti, che il D.L. 185/08 aveva già previsto l’obbligo di dotarsi e depositare la PEC per le società ed i professionisti, anche se una recente indagine della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro rileva criticità dell’utilizzo proprio da parte della pubblica amministrazione.
In particolare, il decreto ha previsto che: le imprese costituite a far data dal 29 novembre 2008, devono comunicare il proprio indirizzo PEC all’atto della loro costituzione; i professionisti iscritti negli ordini o albi riconosciuti dalla legge hanno comunicato l’indirizzo PEC entro il 29 novembre 2009; quelle già costituite a tale data hanno dovuto provvedervi entro il 29 novembre 2011 (termine prorogato al 30 giugno 2012); le pubbliche amministrazioni devono istituire una casella di posta certificata per ogni registro di protocollo e ne devono dare comunicazione al CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione); le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni possono avvenire via PEC senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo; la consultazione per via telematica degli indirizzi di posta certificata nel registro delle imprese e negli albi deve avvenire liberamente e senza costi (così come già avviene per gli indirizzi email e PEC delle PA sul sito del CNIPA).
Nel caso di mancata comunicazione al Registro delle imprese della PEC, le società sono punite ai sensi dell’articolo 2630 del codice civile.
In particolare, è previsto che chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

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Pubblicato il 10 Gennaio 2013
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