La Regione introduce regole più severe per i nuovi luoghi di culto

Prevista per i Comuni la possibilità di ricorrere al referendum laddove inserito nei rispettivi statuti: mantenuto il procedimento della VAS

Via libera con i voti favorevoli dei gruppi di maggioranza (contrari PD, Patto Civico e Movimento 5Stelle) al provvedimento che modifica la legge regionale urbanistica n°12 in relazione alla pianificazione dei luoghi di culto religiosi. Prima dell’avvio della discussione generale, sono state respinte una questione pregiudiziale illustrata da Roberto Bruni (Patto Civico) e una richiesta di sospensiva presentata da Eugenio Casalino (M5Stelle): altre due questioni pregiudiziali sono invece decadute in seguito a emendamenti presentati dal relatore Roberto Anelli (Lega Nord).

I commenti delle opposizioni: "E’ incostituzionale"

Rispetto al testo approvato in Commissione Territorio, in seguito a tre distinti emendamenti presentati dal relatore Anelli e dall’Assessore Viviana Beccalossi, è stata reintrodotta “la facoltà per i Comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’ordinamento statale”; le nuove realizzazioni di culto dovranno avere congruità non solo architettonica ma anche dimensionale con le caratteristiche del paesaggio lombardo così come individuate nei Piani Territoriali Regionali; per consentire ai Comuni la corretta applicazione delle disposizioni di questa legge, viene istituita e nominata con provvedimento di Giunta regionale una Consulta regionale per il rilascio di parere preventivo e obbligatorio. Infine viene precisato che le nuove disposizioni approvate oggi per la realizzazione di edifici di culto si applicano non solo agli Enti delle altre confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa con lo Stato, ma anche a quelle confessioni religiose che abbiano presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell’ambito del Comune interessato e i cui statuti esprimono chiaramente “il carattere religioso delle loro finalità istituzionali nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione”.

Altri requisiti richiesti sono l’installazione esterna di telecamere direttamente collegate con la Questura, la presenza di strade di collegamento e opere di urbanizzazione primaria adeguate, la presenza di aree destinate a parcheggio in misura almeno doppia rispetto alla superficie del pavimento dell’edificio di culto, distanze adeguate tra i diversi luoghi di culto e l’obbligo preventivo per i Comuni di procedere alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La legge che introduce nuove regole per la pianificazione dei luoghi di culto è composta di soli 4 articoli: nel testo vengono inseriti specifici requisiti e standard di qualità urbana per le aree da destinare a tali realizzazioni e viene introdotta anche la previsione di una adeguata distanza da altri luoghi di culto già esistenti, la cui entità e misura dovrà essere definita da apposito Regolamento successivo di competenza della Giunta regionale.

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Pubblicato il 27 Gennaio 2015
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