Torture nei garage, appello a gennaio

I quattro minori condannati per il pomeriggio di follia alle Bustecche ai danni di un coetaneo torneranno di fronte al giudice a Milano. Chiesta la «messa alla prova»

Avarie

I difensori dei quattro imputati minorenni condannati in primo grado dal tribunale di Milano e accusati del reato di tortura ai danni di un coetaneo hanno richiesto e ottenuto l’appello che si terrà a Milano il prossimo 30 gennaio.

I giovani vennero arrestati l’inverno scorso per quanto avvenuto nei garage delle Bustecche a Varese dove ad essere preso di mira fu un coetaneo, e per quei fatti vennero condannati lo scorso luglio.

Fra i reati contestati anche quello di tortura previsto dal codice penale a partire dal 2017 in realtà introdotto per tutelare il cittadino da possibili abusi da parte delle forze dell’ordine ma paradossalmente applicato pre la prima volta a dei minorenni.

E proprio questo reato – tra quelli contestati: ci sono anche sequestro di persona, lesioni, rapina e violenza privata – è uno dei punti su cui si basano le motivazioni di appello dei difensori per i quali la contestazione della tortura risulta, secondo gli avvocati, esagerata.

L’altro punto contenuto nelle carte presentate ai giudici milanesi riguarda la sospensione della condanna per l’applicazione dell’istituto della messa alla prova. Attualmente tutti e quattro i ragazzi sono in comunità in un regime di tutela che comprende di fatto l’impossibilità di uscire da una struttura protetta e di avere contatti con l’esterno.

La messa alla prova, oltre che alla sospensione del procedimento, permetterebbe di attivare un percorso rieducativo e di reinserimento, al termine del quale è prevista una valutazione da parte dell’autorità giudiziaria che in caso di buona condotta consentirebbe di estinguere il reato.

Si tratta di un istituto ideato e applicato per il processo minorile (vedi sotto) che viste le giovani età degli imputati tende a raggiungere in maniera più veloce e incisiva possibile il ravvedimento della persona, per consentirgli di tornare alla normalità e di costruirsi una vita.

Nel luglio scorso tre ragazzini imputati vennero condannati a quattro anni di reclusione e 1200 euro di multa mentre per il quarto il giudice stabilì una pena di 4 anni e 6 mesi e 1500 euro di multa: quest’ultimo ragazzino, il più giovane, è anche l’imputato ad avere passato il maggior tempo all’interno della struttura carceraria minorile del Beccaria di Milano, ora anch’egli in comunità.

Art. 28 Codice Processo Penale Minorile – Sospensione del processo e messa alla prova

Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. (1) 2. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. 3. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore. 4. La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. (2) 5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte. (1) Comma così modificato dall’art. 44, comma 1, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12. (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 125 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16 – Serie speciale), ha dichiarato l’incostituzionalità del presente comma nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.

Il reato di tortura (Documenti Camera dei Deputati)

L’INTRODUZIONE NEL CODICE PENALE DEL REATO DI TORTURA (LEGGE N. 110 DEL 2017)

Andrea Camurani
andrea.camurani@varesenews.it

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Pubblicato il 05 Dicembre 2019
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