Traduzioni con valore legale: cosa cambia tra asseverazione, legalizzazione e apostille?

Quando si tratta di certificare la validità legale di un documento, entrano in gioco tre tipologie di procedura: asseverazione, legalizzazione e apostille, ognuna con le sue caratteristiche

traduzioni legali

Quando si tratta di certificare la validità legale di un documento, entrano in gioco tre tipologie di procedura: asseverazione, legalizzazione e apostille, ognuna con le sue caratteristiche. Questo riguarda anche la traduzione di documenti ufficiali che devono regolare rapporti con un Paese estero.

In linea di massima l’asseverazione è un giuramento su l’ufficialità della traduzione, mentre legalizzazione e apostille servono per autenticare la firma su documenti originali o traduzioni in modo che siano validi anche all’estero.

Traduzioni asseverate

Asseverare è un termine di settore che in realtà significa semplicemente “giurare”, quindi parliamo di traduzione asseverata o giurata. Il procedimento consiste nel presentare la traduzione di un documento all’Ufficio Asseverazioni del Tribunale di competenza, a un notaio o al Consolato, per procedere con il giuramento di autenticità da parte del traduttore, che apporrà firma e timbro al documento per attestarne accuratezza, conformità e autenticità rispetto all’originale.

A questo punto tocca al funzionario giudiziario, consolare o al notaio apporre timbro e firma sul verbale di giuramento, finalizzando e registrando l’atto come ufficiale e con valore legale.

Vediamo ora per quali documenti esteri è solito ricorrere ad una traduzione con asseverazione per il riconoscimento in Italia:

  • titolo di studio;
  • patente di guida;
  • certificati di nascita e matrimonio per il ricongiungimento familiare;
  • libretto di circolazione di automobile acquistata all’estero;
  • documenti per la cittadinanza italiana;
  • documenti di matrimonio;
  • atti giudiziari privati, aziendali o istituzionali come testamenti, fedine penali, atti costitutivi e bilanci.

Legalizzazione di documenti tradotti

Caso diverso quello di documenti italiani da tradurre per l’estero, per cui all’asseverazione va fatta seguire la legalizzazione, ovvero la certificazione dell’autenticità della firma e della qualifica del funzionario, notaio o console italiano che ha registrato l’atto.

Normalmente i documenti vengono legalizzati nella Prefettura di competenza, tranne che per gli atti giudiziari, come le traduzioni giurate o i certificati penali, che invece vanno legalizzati in Procura.

Ecco alcuni casi in cui si ricorre alla legalizzazione di un documento tradotto e asseverato per l’estero:

  • bilanci e statuti per imprese che intendono partecipare a gare di appalto;
  • titoli di studio italiani per fare domanda di lavoro o di studio;
  • permessi per visti, sentenze penali o atti giuridici da notificare.

Apostille

Procedura alternativa alla legalizzazione, l’apostille è un particolare timbro che fornisce piena legittimità legale ad un documento a livello internazionale, con l’unico limite che l’apostille è applicabile solamente ai 115 paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961, con nuove nazioni pronte ad entrare a farne parte.

Prendiamo l’esempio degli Stati Uniti: come partecipanti alla Convenzione dell’Aja, possono legalizzare un documento con un unico timbro, l’apostille.

Dall’altra parte abbiamo invece paesi come il Canada che, non essendo membri della convenzione, per legalizzare un documento devono farlo certificare prima dal Ministero Canadese degli Affari Esteri e poi dal Consolato dello stato destinatario, complicando la trafila burocratica.

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 13 Ottobre 2020
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