Noleggio furgoni: tutti i benefici fiscali nel 2021

Le agevolazioni per chi noleggia un furgone permettono alcuni vantaggi fiscali

noleggio

Forse non tutti sanno che il fisco italiano prevede un certo numero di agevolazioni fiscali per chi noleggia un furgone per motivi di lavoro. Parliamo della possibilità di detrarre l’IVA e dedurre le spese – entrambe al 100% – dalla dichiarazione dei redditi.

Detraibilità dell’IVA per il noleggio furgoni

Cominciamo dall’IVA. L’articolo 19-bis 1 del testo unico sull’IVA in merito dice che:

 l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore […] e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.”

In teoria si parla di “acquisto o importazione”. Ma altrove, nello stesso documento, (Art. 3 comma 6-a) è fatta menzione che il noleggio costituisce un tipo di acquisto: “veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio”.

Sostanzialmente questo significa che la detrazione IVA è:

  • del 40% se imprese ed esercenti arti o professioni utilizzano il veicolo in maniera promiscua (non solo ai fini dell’esercizio d’impresa, ma anche per altre finalità)
  • del 100% se imprese, esercenti arti o professioni, utilizzano il veicolo solo ed esclusivamente per attività di impresa (con l’eccezione degli agenti di commercio autonomi)

Se un’impresa noleggia un furgone per una settimana e usa (il titolare o i dipendenti) il veicolo solamente sul luogo di lavoro, potrà detrarre il 100% dell’IVA dalle tasse. 

Il discrimine per la detrazione dell’IVA è quindi fondamentalmente legato all’uso che si fa del veicolo, indipendentemente dalla sua tipologia. 

Ciò vale anche per i veicoli con massa inferiore a 3500kg ma immatricolati come autocarro N1. Il “trucchetto” che si utilizzava ai tempi era quello di acquistare un veicolo per fini privati facendolo immatricolare come autocarro per poter detrarre l’IVA: l’autocarro è un veicolo destinato esclusivamente al trasporto merci (un’attività economica) che non può essere utilizzato per il trasporto privato.

Deducibilità spese noleggio furgoni

In materia di deducibilità delle spese il testo di riferimento è il TUIR, con l’Art. 164. L’articolo, e i suoi vari commi, stabiliscono diverse fattispecie di deducibilità in base all’uso del mezzo.

“[Art. 164, Comma 1] Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili […]” 

“[Art. 164 Comma 1, lettera a), numero 1] per l’intero ammontare relativamente: […] alle autovetture ed autocaravan […] destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;”

“[Art. 164 Comma 1, lettera b)] nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan […] il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di

agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: […] dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni [3615,2€] per le autovetture e gli autocaravan […]”

“[Art. 164 Comma  1, lettera b) bis] nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;”

Per farla breve.

Se il veicolo viene noleggiato e utilizzato solo ed esclusivamente per l’attività lavorativa, il canone di noleggio furgone è deducibile al 100% dalla dichiarazione dei redditi. Quello che conta, per avere la deduzione del 100%, è che il mezzo sia strumentale all’attività.

Insomma, purché sia per fini strumentali, si possono detrarre il 100% delle spese. 

 

Se però il veicolo viene utilizzato in maniera non strumentale subentrano una serie di regimi differenti di deducibilità. In breve:

Se aziende, o esercenti arti o professioni e veicolo ad uso promiscuo: 

  • si può dedurre il 20% del canone di noleggio fino ad un massimo di 3615,2€ annui. 

Se aziende, o esercenti arti o professioni e veicolo ad uso promiscuo a dipendenti:

  • si può dedurre il 70% del canone di noleggio senza limiti annui

Se agente o rappresentante di commercio:

  • si può dedurre l’80% del canone di noleggio fino ad un un massimo di 5164,17€ annui 

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Pubblicato il 09 Luglio 2021
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