Il Tar respinge i ricorsi contro il Comune di Lavena Ponte Tresa: legittimi i limiti orari alle sale da gioco

Il Tribunale amministrativo regionale ha dato ragione al Comune sia nel merito che nella forma e ha condannato le due società che hanno fatto ricorso al pagamento delle spese processuali

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Il Tar – Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha respinto con due sentenze parallele i ricorsi che due società – la Playhall srl e la Ams srl – avevano presentato nei confronti del Comune di Lavena Ponte Tresa in merito all’ordinanza comunale del dicembre 2018 che poneva limiti orari all’apertura delle sale da gioco e al Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo approvato nel luglio 2018.

Provvedimenti che l’Amministrazione di Lavena Ponte Tresa aveva preso nell’ambito delle misure per la prevenzione e il contenimento del gioco d’azzardo e dei fenomeni di dipendenza dal gioco, le cosiddette ludopatie.

Le due società avevano chiesto l’annullamento dei provvedimenti e la condanna del Comune di Lavena Ponte Tresa al risarcimento di tutti i danni subiti dalle due attività a causa dell’emanazione degli stessi.

Il Tar non solo ha respinto i due ricorsi, ma ha condannato le società che li hanno presentati al pagamento delle spese processuali nella misura di 3mila euro ciascuna oltre agli oneri accessori.

«Una bella notizia e una decisione storica, che interessa non solo il nostro Comune ma tutti quelli del Piano di zona che hanno preso provvedimenti analoghi – dice il sindaco Massimo Mastromarino –  Mi sento rinfrancato da questa sentenza perché quando limiti un’attività non lo fai a cuor leggero ma lo fai perché reputi che sia un provvedimento corretto, che mette in primo piano la tutela del bene dei tuoi cittadini. E’ un cammino che non abbiamo fatto in solitaria ma in un confronto serrato con gli altri 25 comuni del Piano di zona. C’è quindi oggi la soddisfazione per i termini contenuti nella sentenza del Tar, che dice due cose: che nel merito e nelle motivazioni il provvedimento di limitazione degli orari è corretto e dal punto di vista giuridico non lede né gli interessi dei privati, né i fondamenti giuridici di ogni atto amministrativo».

«Queste sentenze sono importanti perché è giusto tenere alta l’attenzione su questo tema – conclude Mastromarino – Un tema che con la pandemia è stato un po’ messo da parte ma che purtroppo è sempre molto attuale».

Analoghi ricorsi sono stati presentati contro le altre amministrazioni dell’Alto Varesotto che avevano adottato questi provvedimenti, Brezzo di Bedero, Marchirolo, Maccagno con Pino e Veddasca, Cunardo e Luino. Anche per loro la sentenza del Tar è analoga: ricorsi respinti.

 

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Pubblicato il 25 Febbraio 2022
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