“È italiano, vive all’estero con i genitori ma quando viene a trovare i nonni non ha diritto alle prestazioni sanitarie”

È la denuncia di una lettrice a cui l'Ats ha spiegato che occorre ottenere lo "status di immigrante", come prevede la normativa, per avere diritto alla sanità

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Vive all’estero dove si sono trasferiti i suoi genitori per lavoro. E quando rientra in Italia a trovare i nonni non ha diritto alle prestazioni sanitarie urgenti a meno di non ottenere lo status di immigrante.

È quando denuncia una nostra lettrice che si dice indignata dal trattamento per questo bambino che è italiano, ha regolare passaporto ma, figlio di cittadini Aire, non ha accesso diretto alle cure sanitarie. 

La nonna spiega: “ Il mio nipotino ha compiuto 7 anni dieci giorni fa e, ogni volta che è venuto in Italia il suo papà ha sempre chiesto, per lui e per se stesso, l’assistenza sanitaria che viene concessa per 90 giorni all’anno ai cittadini Aire.  Quest’anno mi viene detto che viene revocata perchè il bambino è nato all’estero e che si deve fare domanda di immigrazione.  Stiamo scherzando ?  Un bambino viene in vacanza dai nonni, deve cancellarsi dall’Aire, prendere la residenza qui e dopo due settimane (stavolta due mesi)  cancellare la residenza italiana e iscriversi di nuovo all’Aire ?  C’è qualcosa che non funziona e chi legifera sta pensando ad altro”

La legge spiega come stanno le cose: 

I cittadini italiani che hanno trasferito o trasferiscono la residenza in uno Stato Estero con il quale non è in vigore alcuna convenzione in materia sanitaria, quali gli Stati Uniti d’America, perdono il diritto all’assistenza sanitaria fornita dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) al momento della cancellazione dall’anagrafe comunale APR e della iscrizione all’AIRE.

Il decreto del Ministro della Sanita’ 1 febbraio 1996, art 2), comma 2) prevede tuttavia che, qualora rientrino temporaneamente in Italia, ai cittadini italiani residenti all’estero aventi lo status di emigrato (oltre che ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani), le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito, e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.

Il Ministero della Salute ha confermato che la condizione di emigrato puo’ e deve essere attestata direttamente dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla ASL competente ( dal 2016 all’Asst competente)  al momento della prestazione.

Rientrano nella definizione dello status di emigrante:

  1. Chi e’ nato in Italia, possiede la cittadinanza italiana, risiede all’estero ed è iscritto all’AIRE.
  2. Chi e’ nato all’estero, possiede la cittadinanza italiana, ha risieduto in Italia ed è stato iscritto all’Anagrafe della Popolazione residente (ANPR) di un Comune e ed ha successivamente trasferito al sua residenza all’estero iscrivendosi all’AIRE.

In entrambi i casi, l’interessato ai sensi dell’art 46 del DPR 445/2000, autocertificherà data e luogo di nascita, possesso della cittadinanza italiana, Comune attuale di iscrizione AIRE , ed il Comune dove era stato iscritto come Anagrafe della Popolazione Residente.

L’autorità sanitaria varesina Ats Insubria invita la lettrice : “ a contattare l’URP dell’ASST di riferimento in modo da avere tutte le delucidazioni necessarie e relative al loro caso specifico. Da gennaio 2016, infatti, tramite gli uffici scelta e revoca delle ASST vengono gestite operativamente le pratiche degli iscritti all’AIRE. Il personale addetto, che lavora allo sportello, potrà sicuramente fornire indicazioni circostanziate e precise ai genitori».

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 11 Agosto 2022
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