Avvocata “infedele“, dopo Varese condanna anche in Appello a Milano
Prescritti alcuni reati. Pena leggermente ridimensionata: da 5 anni e tre mesi a 4 anni dieci mesi e 20 giorni, oltre le interdizioni di legge
Supera anche il secondo grado il processo che vede imputata l’ex avvocata varesina già condannata a Varese con l’accusa di aver truffato i clienti. Una vicenda processale che segue la sfilza di querele e prima ancora le accuse per truffa e patrocinio infedele da parte dei clienti che l’allora professionista Maria Poggio (innocente fino a prova contraria) avrebbe assistito nel bacino di utenza del Foro di Varese.
L’imputata è assistita dall’avvocato Fabio Bottinelli. Una vera e propria particolarità, un fatto che ai tempi fu da apripista a livello nazionale risiedeva nell’accettazione da parte dei giudici varesini di concedere la costituzione di parte civile da parte dell’Ordine degli avvocati di Varese che difatti ha proseguito anche in Appello la difesa rappresentata da Fabrizio Piarulli, mentre le altre parti civili erano rappresentate dai legali Fabrizio Reggiori, Marco Bianchi, Gianluca Franchi e Simona Ronchi.
La Corte ha sostanzialmente confermato la sentenza in ogni sua parte confermando la recidiva reiterata e senza riconoscere attenuanti di sorta. Ha preso atto inoltre, il giudice milanese, del decorso prescrizionale per alcuni tra i molti reati contestati rideterminando leggermente la pena. Da 5 anni e tre mesi a 4 anni dieci mesi e 20 giorni, oltre le interdizioni di legge.
Confermate inoltre le statuizioni civili della sentenza di primo grado avvalorando la provvisionale di oltre 50.000 euro complessivi e rimettendo al giudice civile ogni determinazione dell’ammontare risarcitorio.
«Evidenzio che la costituzione di parte civile dell’Ordine degli Avvocati era avvenuta non solo per l’esercizio abusivo della professione ma per tutti i reati contestati», ha spiegato l’avvocato Piarulli. «È stata cioè riconosciuta anche in Appello la fondatezza della costituzione dell’Ordine non solo per il reato di esercizio abusivo ma anche per tutti i reati (di truffa di falso di patrocinio infedele etc) commessi in danno dei clienti, ciò a dire che la commissione di quei reati che hanno offeso persone fisiche non esercenti la professione forense è un danno anche per l’Ordine e giustifica un autonomo diritto risarcitorio. È un principio per cui si trovano pochissime applicazioni per gli ordini professionali».
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