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Autovelox, basta un cartello

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12 Ottobre 2007

Egregio direttore,
Visto che periodicamente ci si ritrova con il “problema degli autovelox” vorrei indicarvi le due normative , di recente approvazione , che regolamentano la materia, ovvero La Legge 160 del 2 ottobre 2007 che ha convertito in Legge il D.L. 117 del 3 agosto 2007, che all’articolo 3 comma
1° lettera “b”, che stabilisce che le postazioni di controllo devono essere segnalate e ben visibili , le modalità di attuazione di questa norma però vengono demandate ad un decreto del Ministro dei Trasporti che a tutt’ oggi non è stato emesso, ci si può rifare con il decreto collegato al D.L.
117 del 3 agosto 2007 , del 15 agosto 2007 (pubblicato sulla G.U. 195 del 23.08.2007) che all’art. 2 stabilisce che i cartelli indicanti le postazione di controllo della velocità devono essere installaticon adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della
velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante, senza indicare nel decreto una
distanza minima ufficiale, ma stabilendone una massima di 4 km, precisando, al comma 2 dell’art .2 del D.M. , che tale segnaletica non necessita di
ripetizione e nemmeno del cartello indicante il “fine”, solamente in caso di
intersezione il segnale va ripetuto per quegli utenti che si immettono da una via laterale.
Cosa vuol dire tutto ciò : che su un tratto di strada controllato da un apparecchio di controllo della velocità, basta apporre un cartello indicante tale controllo, ripeterlo se vi è un incrocio, per 4 km il controlla sarà perfettamente legale.
Anzi non sarà neppure necessario apporre tale cartello , se non vi e già presente, perché l’art. 3 comma 3° della Legge 160 del 2 ottobre 2007 che ha convertito in Legge il D.L. 17 del 3 agosto 2007 , cita testualmente che: All’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero si deve applicare una normativa, prevista dallo stesso articolo al comma 1, senza spendere soldi pubblici per la sua attuazione, quindi si può anzi si deve evitare di posizionare i famosi cartelli di segnalazione, per non incorrere nelle contestazioni della Corte dei Conti , organo che sovrintende alle spese delle pubbliche amministrazioni.
Cordiali saluti

Odoni G.

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