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Manovra d’agosto: come ti abrogo il referendum abrogativo sui servizi pubblici locali

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1 Settembre 2011

Il venti luglio è stato pubblicato il D.P.R. 113/11, con il quale si dichiara abrogato, dal giorno successivo, – ad esito del referendum del 12-13 giugno – l’art.23 bis del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, relativo alle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali. Il quesito referendario è stato votato dal 57,04% degli elettori, che, per il 95,84%, si sono espressi favorevolmente all’abrogazione. Ebbene, gran parte delle disposizioni dell’art. 23 bis sono –meno di un mese dopo- “miracolosamente” risorte, nell’art. 4 del D.L. 138/211, in vigore dal 13 agosto-la cosiddetta “manovra di ferragosto”-mentre l’art. 5 prevede un incentivo di cinquecento milioni, per i comuni e gli enti locali che dismetteranno le proprie quote di partecipazione in società esercenti i servizi pubblici. Sono esentati solo quei servizi il cui valore economico non superi i novecento mila euro l’anno, oltre che il servizio idrico integrato- oggetto anche del secondo quesito referendario, pure accolto dal popolo-unitamente,ai servizi di distribuzione di gas ed energia elettrica,al trasporto ferroviario regionale ed alle farmacie comunali.  La nuova disposizione –in sostanza rinnovativa dell’art. 23 bis –manifesta evidenti profili di illegittimità costituzionale,che sono già stati adombrati dalla commissione affari costituzionali del senato,nel parere del 24 agosto,dove si evidenzia la necessità,”al fine di evitare possibili censure di incostituzionalità e perché sia assicurato il pieno rispetto della volontà popolare”, di ”un’attenta verifica della compatibilità di tale nuova disciplina con gli effetti abrogativi prodotti da due dei quattro referendum popolari…”.La commissione non ricorda un pronunciamento della corte costituzionale su di un caso analogo.Si tratta della sentenza n.468 del 1990,relativa alla riproposizione-peraltro soloin via transitoria- di disposizioni sulla responsabilità civile dei giudici,abrogate dal referendum del 1987.Ebbene la corte –dichiarando l’illegittimità costituzionale di tali disposizioni-ha affermato il seguente principio:”a differenza del legislatore,che può correggere o addirittura disvolere quanto ha in precedenza statuito,il referendum manifesta una volontà definitiva e irripetibile”.Quindi-alla luce di questo pronunciamento della corte- l’art.4 del D.L. 138/11 è costituzionalmente illegittimo.
Lo scarso rispetto del governo per la costituzione e le decisioni della corte si evince anche leggendo il testo dell’art.4 del D.L. 138.E’ stato così ristabilito il principio che le società “in house”-cioè quelle a capitale interamente pubblico e soggette a controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, da parte dell’ente locale-siano soggette al c.d.”patto di stabilità”,il che-oltre che a rendere praticamente impossibile la loro gestione-viene a contrastare la sentenza n.325/10 della corte costituzionale,che aveva dichiarato incostituzionale un’identica disposizione contenuta nel c.10 dell’art.23 bis (p.12.6).
Anche la corte di giustizia europea non viene presa in considerazione.Basti pensare alla sentenza 23/12/09 n. C-305/08,che ha disapplicato il veto italiano a che gli enti no-profit possano partecipare a gare.Ebbene,il comma 12 dell’art.4 del D.L. 138/11 prevede che alle gare, per partecipare a società miste,pubbliche-private, esercitanti servizi pubblici locali,possano intervenire solo imprenditori individuali e società,cui devono essere obbligatoriamente affidati compiti operativi,escludendo così –ad es.-le fondazioni ,che invece potrebbero dare un notevole contributo economico al finanziamento dei servizi pubblici,senza per questo assumere “compiti operativi”.Sul punto, la corte costituzionale-evidentemente ignorando la giurisprudenza della corte di giustizia-nella sentenza n.325/10 (p.6.1) ha peraltro sostenuto che la “normativa comunitaria…richiede sostanzialmente che tale socio sia un socio “industriale” e non meramente “finanziario”.  
Mario Speroni - Università Di Genova - Comitato Legislativo Regione Lombardia

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