Selezione all’ingresso? No grazie
3 Gennaio 2008
Egregio Direttore,
Le scrivo per raccontarLe quanto successo a me e a due miei amici.
In una di queste serate di festa, abbiamo deciso di recarci presso la nuova discoteca “Just.In disco e dinner”, inaugurata recentemente in zona Luino.
Giunti sul posto, l’ingresso ci è stato proibito dai cosidetti “buttafuori” con la scusa che il nostro nome non figurava tra le liste di prenotazione.
Anche se non ha nulla a che fare con la questione di fondo, mi preme sottolineare che siamo tre ragazzi normalissimi ed eravamo vestiti in modo elegante.
Le scrivo per comunicare agli altri lettori di Varesenews che questo comportamento è illegale.
Io e i miei amici abbiamo soprasseduto… ma se avessimo voluto avremmo potuto andare a fondo della questione coinvolgendo le forze dell’ordine.
Ora ne ho anche le certezze giuridiche… e mi sembra giusto condividere con i lettori di Varesenews queste certezze per evitare di subire continuamente ingiustizie e abusi.
Quante volte vi è capitato di andare in un locale, in una discoteca di tendenza (e chi più ne ha più ne metta!) e venir respinti all’ ingresso causa vestiti, capelli, scarpe&Co.??Beh, a chi gli è capitato, non sarà andata giù facilmente!!
Solitamente questa pratica è eseguita da 1-2 “gorilla” (spesso sprovvisti di licenza), ed è detta “selezione alla porta”.
È assolutamente ILLEGALE.
Se denunciata può comportare la chiusura del locale e la sospensione della licenza d’esercizio o, in caso di recidiva al suo ritiro, può configurare reato penale (violenza privata, minacce, lesioni) nel caso in cui l’accesso al locale sia impedito con la forza, la minaccia o la coercizione. Le discoteche, pub e quant’altro sono locali pubblici. Nessuno vi può dire di non entrare (vestiti, inviti, liste ecc..). Se avete i soldi per pagare l’ingresso, avete tutto il necessario per entrare. Fate valere i vostri diritti e soprattuto la vostra dignità. Con civiltà.
In caso non riusciate ad ottenere risultati apprezzabili, chiamate la polizia e inoltrate regolare denuncia.
Ricordatevi, chi sta alla porta è e deve essere soltanto un “addetto alla facilitazione degli accessi”!
Qui di seguito vi mostro il profilo strettamente giuridico:
1) Il divieto di accesso in un locale pubblico viola l’articolo n. 187 del T.U.L.P.S.
2) L’applicazione di eventuali transenne davanti ai locali viola le norme di pubblica sicurezza e laddove non autorizzato presume l’occupazione abusiva del suolo pubblico (sanzionabile a livello amministrativo);
3) L’eventuale violazione della barriera da parte di un cliente del locale ed il conseguente fermo con violenza da parte degli “addetti alla porta” violerebbe la libertà di movimento dell’individuo e potrebbe quindi configurare il reato di sequestro di persona o violenza privata ( art. 610 c.p . );
4)La salvaguardia dell’integrità delle strutture, degli arredi e delle attrezzature dei locali, dei beni della clientela: questa è una vera e propria attività di vigilanza privata su beni mobili ed immobili per conto terzi che necessita, per il suo espletamento, della licenza prevista dall’ articolo 134 T.U.L.P.S. con la conseguenza che gli incaricati di tale servizio dovranno essere in possesso della qualifica di guardia particolare giurata ; In mancanza procedere con l’elezione di domicilio per il reato di cui all’ art. 17 Tulps (il buttafuori vero e proprio dev’essere guardia giurata, in caso contrario come si nota si incorre nel reato di cui all’ art 17 del TULPS ; non può comunque, come già detto, proibire l’accesso al locale [chiaramente in caso di locale pubblico l’accesso è libero a chiunque] ne intervenire per la salvaguardia dell’incolumità delle persone fisiche e la tutela dell’ordine pubblico, ruolo riservato dalla legge alle sole forze di polizia)
5) La salvaguardia dell’incolumità delle persone fisiche e la tutela dell’ordine pubblico è un’attività propria esclusivamente delle forze dell’ordine, con la conseguenza che la prestazione di tale servizio “realizza di per sé un intrusione nella sfera di attribuzioni della pubblica autorità e l’assunzione o lo svolgimento da parte di privati delle funzioni riconducibili a queste autorità, configurano gli estremi del reato di cui all’ art 347 C.P. […] Usurpazioni di pubbliche funzioni”. In mancanza procedere con l’elezione di domicilio per il reato di cui all’ art. 347 C.P. ;
6) La Costituzione della Repubblica Italiana all’art. 3 dice testualmente: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Le discriminazioni sono quindi reato.
RingranziandoLa in anticipo, colgo l’occasione per augurare a Lei e a tutti i lettori di Varesenews BUON ANNO!
Cordiali saluti.
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È capitata la stessa cosa anche a me in un locale di Roma ieri sera. Mi chiedo se la normativa sia sempre la stessa.