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Tre domande sulla costituzionalità della legge elettorale

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22 Aprile 2006

Mi rivolgo a Voi proponendo tre domande che mi sono sorte.

1.

Il comma 1 dell?articolo 51 della costituzione così recita: ? Tutti i cittadini dell?uno e dell?altro sesso posso accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza? ?

La scheda elettorale NON permetteva di esprimere preferenze (cosa che riconosco sacrosanta per lo snellimento procedurale) e pertanto tutti i candidati ad essere eletti inseriti in una stessa lista avevano prime delle elezioni gli stessi diritti ad essere eletti che hanno conservato anche dopo il risultato dalle elezioni perché il voto era di lista e pertanto il quoziente elettorale conseguito era identico per tutti.

Orbene se un partito ha indicato in un collegio più candidati dei seggi poi attribuitigli nello stesso collegio è COSTITUZIONALE che ad essere eletti siano i candidati posti ai primi posti in ordine di lista? Si rispetta il principio di uguaglianza in questo modo? Le condizioni di uguaglianza espresse dalla Costituzione non stavano nell’attribuzioni delle nomina elettiva ai candidati presenti in lista per ‘SORTEGGIO’ se gli stessi erano indicati in numero superiore ai seggi assegnati?

2.

L’art. 56 della Costituzione così recita ‘La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto’.

E’ costituzionale che gli eletti siano espressione diretta dei partiti e non degli elettori visto che in ogni circoscrizione elettorale

· i vari partiti politici hanno indicato più candidati di quanti sono poi risultati eletti,

· l?ordine di accesso (priorità ai primi della lista) non dipendeva dalle scelte dei cittadini che NON POTEVANO dare il voto di preferenza?

3.

E ancora sullo stesso comma dell’art. 51 della Costituzione . La Costituzione della Repubblica prevede che i componenti della Camera dei Deputati sono eletti dal popolo. Nessuno può diventare componente della Camera con procedura di nomina da parte di altri Enti o Associazioni.

Ipotizziamo che un partito politico candidi un proprio rappresentante e lo collochi capolista in tutte le circoscrizioni elettorali in cui si presenta. In caso lo stesso partito raccolga consensi e acquisisca il diritto ad avere almeno un seggio, per quanto previsto dalla attuale legge elettorale, questo è assegnato ?per forza? al soggetto capolista in ogni circoscrizione.

Il combinato delle decisioni effettuate dal partito politico di portare ad essere capolista in ogni sezione un solo soggetto con quanto previsto dalla legge, non costituisce i presupposti di una ‘NOMINA A ONOREVOLE’ in violazione alla Costituzione?

Agostino De Zulian

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