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SE e COME VOTARE

Referendum costituzionale
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3 Dicembre 2016

Casciago, 2.12.2016 ore 23,50

Egregio Direttore,

Qualcuno dei miei 5 figli con 4 generi e dei miei 13 nipoti (sono prossimo agli 87 anni) mi ha chiesto se e come votare. Non mi è stato facile rispondere perché ho dovuto dare motivazioni il più possibile argomentate e il più possibile comprensive. Giunto alla fine e rileggendo le confesso che mi piacerebbe, se lei lo ritenesse possibile ed utile, che la mia fatica fosse a disposizione dei suoi lettori. Mi rendo conto della follia che sto compiendo. Ma qualche volta le follie accadono.
In ogni caso la ringrazio scusandomi se l’avessi involontariamente disturbata.

Avv. Campiotti Luigi
via Parini,12/A
21020 CASCIAGO
Cell. 3333855890

1. SI DEVE VOTARE?

Io penso che VOTERANNO TUTTI COLORO CHE CREDONO NEL VALORE DELLA COSTITUZIONE E SPECIALMENTE NEI SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI.
Dico questo perchè da molto tempo ho notato che moltissime persone ignorano totalmente la Costituzione e, spesso ad alti livelli sociali amministrativi politici professionali e religiosi, pensano giudicano e vivono, come se questa Norma Fondamentale o Casa Comune per noi Italiani non esistesse.
A questo proposito, penso che occorra smantellare una ipocrita strumentalizzazione della Costituzione: tutti dicono di considerarla una gran bella Costituzione che ha realizzato e realizza l’Unità Politica del Paese specialmente con i suoi Principi Fondamentali (i primi 12 articoli) che tutti affermano inviolabili. Questo non è così vero come si dice: infatti a prova di questa “Unità’ Politica del Paese” si cita sempre la grande coesione che la nostra Costituzione ottenne il 22 dicembre 1947 in sede di approvazione: su 515 Costituenti la approvarono in 453 (88%) e la bocciarono in 62 (12%) ! Risultato certamente sorprendente e lusinghiero che dimostra la statura politica dei Costituenti; ma se valutassimo questi dati a confronto con i risultati della votazione del 2 giugno 1946 (diciannove mesi prima dell’approvazione della Costituzione) per la nomina dei Costituenti stessi e con i risultati del contestuale referendum “monarchia o repubblica noteremmo che il 54% degli italiani era repubblicano e il 46% monarchico e che la Democrazia Cristiana, partito di centro, ottenne la maggioranza relativa col 35,21% dei voti, il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria il 20,68% dei voti e Il Partito Comunista Italiano il 18.93 %; la destra con le sue varie facce si nascose con decine di partitini nel residuo 25% di voti.
E’ evidente che il paese era tutt’altro che unito: come dimostrerà subito l’evoluzione della politica governativa inizialmente unitaria di Centro-Sinistra, (De Gasperi formò un nuovo governo composto da DC, PCI, PSIUP e PRI) presto rivoltasi ad unioni di Centro (nel maggio del 1947 De Gasperi estromise le sinistre dal governo per collocare l’Italia nel blocco internazionale filo-statunitense) o a unioni di Centro-Destra. Così la disunione popolare si trasferì nei rappresentanti partitici, nei loro vecchi e nuovi esponenti che -rispettivamente- progressivamente dimenticavano o che -semplicemente- ignoravano la Costituzione ed i suoi Principi (atti a individuare un “bene comune” da perseguire assieme) finendo per trasformare i partiti in dominanti lobby di interessi meramente di gruppo dentro i quali -salvo non poche ma assolutamente minoritarie ed ininfluenti eccezioni- proliferano casi personali di corruzione. Questa situazione spiega e dimostrare la lenta e tardiva o mancata attuazione di fondamentalissimi Principi della Costituzione che ancora oggi dobbiamo constatare, in una Italia dove ormai, anche ad alti livelli politici si pratica e si difende la c.d. Costituzione Materiale.
Cosa intendo dire? Che gli Italiani, o meglio, che io e voi che mi leggete, dobbiamo decidere se approvare i CAMBIAMENTI DEL PASSATO comunque “buoni” perchè di fatto dominanti e proseguire “CAMBIANDO” pur di cambiare oppure prendere sul serio, ed avviarci alla doverosa attuazione dei Principi Fondamentali della Costituzione.
Certo non è cosa semplice nè facile: il Bene Comune propostoci dai Principi della Costituzione determinano uno stile di vita. Non esagero: leggiamo cosa dice direttamente a ciascuno di noi la “bella” Costituzione:
ART. 2. La Repubblica …omissis…richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
ART. 4. ….omissis…. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
ART. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
ART. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi….omissis…

Voglio sperare che adesso, riletti i 4 citati articoli, si capisca che l’esercizio del voto è certamente un DOVERE per un cittadino che crede davvero nella Costituzione e nei suoi Principi ma che il suo DOVERE deve estendersi ben oltre e diventare un impegno costante e quotidiano verso il c.d. bene comune della nostra Italia, impegno che ognuno di noi nella sua libera coscienza individuerà come impegno componente del proprio progetto di vita.

2. COME VOTARE

Conoscendovi non credo di sbagliare pensando che anche voi, come me, avete l’esigenza di approfondire e motivare la prossima scelta politica, di certo non bastandovi una indicazione di voto.
Qui incomincia la piccolissima fatica che vi è richiesta.
Leggetevi i 3 allegati.
Vostro papà e nonno gigi

la prima radicale osservazione
deputati e senatori senza rappresentanza popolare
votano e approvano la Riforma Costituzionale

A. L’art.1 della Costituzione, il primo tra i PRINCIPI FONDAMENTALI non suscettibili di alcuna riforma dispone:

B. La Corte Costituzionale il 4 dicembre 2013, con sentenza pubblicata nel gennaio 2014, dichiarò incostituzionali solo alcune disposizioni della legge n. 270 del 21 dicembre 2005 la legge elettorale Calderoli che ha disciplinato l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in Italia nel 2006, 2008 e 2013. Ed è con questa legge che sono costituiti il Senato e la Camera che hanno votato la Riforma sottoposta al Referendum del 4.12 p.v.
C. Ciò che ora, dopo “ tagli” della Corte Costituzionale resta in vigore della legge Calderoli, costituisce un sistema elettorale trasformato in un sistema proporzionale puro con un voto di preferenza. Esso è stato soprannominato CONSULTELLUM essendo il risultato dello intervento della CONSULTA come è anche denominata la Corte Costituzionale.
Infatti la Sentenza testualmente recita al suo punto “ 6.– La normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione è «complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo», così come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 13 del 2012). Le leggi elettorali sono, infatti, “costituzionalmente necessarie”, in quanto «indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali” E con la medesima sentenza la Corte dopo aver scritto al suo punto “7.– È evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate,… produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale” così prosegue richiamando i principi costituzionali che la eventuale nuova legge elettorale avrebbe dovuto e dovrebberispettare: “consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere. Poi la Sentenza conclude:
“Del pari, non sono riguardati (dalla dichiarata inefficacia mia nota) gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali.
Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.).”
Dal che traspare, come suggerirebbe anche una interpretazione di semplice buon senso, che tale “proroga” di efficacia delle norme dichiarate illegittime –(proroga non concessa dalla Corte bensì da essa dedotta dal c.d. principio fondamentale della continuità dello Stato)- si concretizza in una legittima e doverosa funzione delle necessarie se non indispensabili attività ordinarie dalle quali in ogni caso esula la Legge di Riforma Costituzionale per la sua unicità e straordinarietà come traspare dall’art. 138 della Costituzione.
La prova assoluta della inaccettabilità della tesi sostenuta dagli autori della legge di Riforma (cioè che la proroga di validità delle norme pur dichiarate incostituzionali valga anche per la loro legge di Riforma) è la conseguenza ASSURDA che ne deriverebbe qualora la loro legge (anziché essere passata per pochi voti ottenuti anche con il voto di fiducia) fosse stata approvata in ambedue le Camere con i 2/3 dei voti, il popolo non avrebbe avuto lo strumento del referendum (art.138) per difendersi da una “Costituzione Incostituzionale” in quanto votata da deputati e senatori dichiarati eletti incostituzionalmente in quanto eletti senza alcuna rappresentatività degli elettori!
Nella attività parlamentare, dopo la Sentenza della Corte Costituzionale del dicembre 2013, avrebbe dovuto privilegiarsi l’indizione di nuove elezioni vuoi con il CONSULTELLUM vuoi con una nuova legge elettorale, come -molto convincentemente- mostrano i due esempi espressamente quanto indicativamente previsti dalla Costituzione stessa e citati nelle ultime righe della nostra sentenza.

Link alla sentenza:
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=1

D. La legge di Riforma che siamo chiamati a giudicare con il referendum è stata approvata da Deputati e Senatori che non avevano la rappresentanza degli elettori, cioè non votata da legittimi rappresentanti del popolo cui compete la sovranità nella nostra Repubblica Democratica e Parlamentare. La legge di Riforma proposta nel referendum viola pertanto l’ art 1. della Costituzione che stabilisce per la Repubblica Democratica Italiana il principio inviolabile della sovranità popolare.

la seconda radicale osservazione
senatori non votati dai cittadini ed altro

A. L’art.1 della Costituzione, il primo tra i PRINCIPI FONDAMENTALI non suscettibili di alcuna riforma dispone:

con ciò disponendo che “le forme e i limiti” entro cui, nella stessa Costituzione, viene disciplinato l’esercizio della sovranità popolare sono irriducibili.

A tal proposito l’art. 57 della Costituzione dispone:

E l’art. 58 della Costituzione dispone:

B. L’art. 2 della Riforma Governativa dispone:

(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)
1. L’articolo 57 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:
Art. 57. – Il Senato della Repubblica e’ composto da
novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione puo’ avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu’ alti resti.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformita’ alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi secondo le modalita’ stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalita’ di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonche’ quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio ».

C. L’art. 38 co 2 della Riforma Governativa abroga l’art. 58 della Costituzione

D. Abrogando l’art.58 (che prevede il suffragio diretto) e modificando l’art. 57 della Costituzione (che prevede un voto, a tutto concedere indiretto) la Riforma Governativa comprime e riduce doppiamente (soppresso il suffragio diretto e non garantiti i limiti di 25 e di 40 anni) la rappresentatività del popolo e della sua sovranità, in tal modo violando inammissibilmente l’art. 1 e l’art. 58 della Costituzione anche perché lascia nella nebulosità “del quando e del come” di una futura legge costituzionale le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci.

§ § §

la visione panoramica del merito
un florilegio di confusioni con due nascosti funghi velenosi

1. A. Senza tralasciare la fondatezza delle eccezioni di incostituzionalità dello stesso QUESITO REFERENDARIO, così come motivate dai due ricorsi Onida e -per ora- erroneamente disattese dalla Magistratura
B. e senza dimenticare il pericoloso “combinato disposto” (l’effetto giuridico -il disposto- della reciproca interferenza -il combinato- di due o più norme) fra la legge elettorale ITALICUM attualmente all’esame della Corte Costituzionale e la legge di Riforma Governativa voglio umilmente quanto fermamente dichiarare che,
C. al di là delle generiche titolazioni e proclamazioni meramente propositive,
la verità è che il contenuto della Riforma Costituzionale Governativa 2016 Renzi – Boschi presenta molte disposizioni che vanno contro l’interesse comune del paese.
Qui mi limito alla indicazione solo di due norme che veramente debbono essere respinte, a mio avviso, con il NO:
2. A. L’art. 78 della Costituzione recita: “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.” L’art. 17 della Riforma cosi modifica l’art.78: “La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari”. Cioè i Senatori (quelli cioè che dovrebbero portare a Roma la voce dei territori, cioè del popolo) vengono esclusi dal voto sulla eventuale guerra e NON VOTERANNO SULLO STATO DI GUERRA perché decideranno solo i Deputati
B. In forza delle così dette “Disposizioni transitorie” all’art. 38 co.3 della Legge della Riforma Governativa lo Statuto delle cinque Regioni a Statuto Speciale non potrà essere modificato se non con una nuova legge Costituzionale se non ci fosse il consenso delle singole Amministrazioni Regionali.
Il fondamentale sistema normativo che consente loro di avere quei privilegi a volte incomprensibili rispetto alle altre quindici Regioni e che consente loro di avere a disposizione incontrollata quei Baget spropositati che purtroppo conosciamo, sarà garantito al massimo, praticamente da un diritto di veto dall’art.39 co.13 delle Disposizioni Transitorie della legge di Riforma Renzi-Boschi che dispone : “ omissis…13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.”
Se domani, nella ipotesi di vittoria del SI, si correggesse lo statuto della Sicilia o di qualsiasi altra delle 5 Regioni a statuto speciale senza rispettare il comma 13, sarebbe come approvare una riforma Boschi bis senza rispettare l’ articolo 138.
E’ merito del costituzionalista Michele Ainis aver scovato questa nascosta gravissima disposizione e per approfondire sarà utile leggerne il recentissimo suo intervento:
http://www.libertaegiustizia.it/2016/10/25/cinque-superstati-le-regioni-speciali/
La gravità della “costituzionalizzazione” del DIRITTO DI VETO” delle cinque Regioni a statuto speciale effettuato al co.13 dell’art.39 della legge di Riforma Governativa viene -mi pare- indirettamente confermata dalla testè annunciata dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale della Riforma Madia sulla P.A. benchè io ne conosca solo giornalistiche ipotetiche motivazioni:
http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2016/11/25/la-consulta-boccia-la-riforma-madia-sulla-p.a._7e854cca-a4f3-4fc4-8f80-7415254d73d4.html

§ § §

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