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Una riflessione a favore della separazione delle carriere di giudici e magistrati

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23 Luglio 2025

Egregio Direttore,

riguardo alla proposta di Legge costituzionale relativa alla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti (giudici) e magistrati requirenti (pubblici ministeri) desidero esprimere la mia riflessione favorevole fondata sulla mia dura esperienza personale. Ero dipendente del Comune di Luino nonché giudice onorario presso il Tribunale di Varese; non mi sono astenuto da un procedimento esecutivo civile in cui il Comune compariva come debitore, il sindaco e il presidente del Tribunale mi hanno denunciato così sono stato condannato per abuso d’ufficio e, in modo sproporzionato, licenziato sia dalla Magistratura che dal Comune, unico dipendente pubblico in Italia ad essere stato condannato e licenziato non per corruzione o per concussione né per peculato o per truffa ma soltanto per non essersi astenuto da un procedimento esecutivo in cui il giudice non ha alcuna discrezionalità di valutazione. All’udienza preliminare, come avvenuto anche per un amico medico dell’azienda ospedaliera, accusato di negligenza per la morte di un feto ma poi assolto in tutti i gradi di giudizio, il pubblico ministero chiese il mio rinvio a giudizio e quindi la mia condanna perché l’aveva chiesto il presidente del Tribunale di Varese e il G.U.P. affermò che dovevo essere rinviato a giudizio poiché l’aveva chiesto il pubblico ministero, sottintendendo implicitamente che il pubblico ministero non poteva sbagliare e non poteva fare brutta figura poiché era un “collega”.

Finché il Giudice è un “collega” e non un soggetto imparziale e agisce come “notaio” del pubblico ministero, controllando soltanto la correttezza formale degli atti notificati agli indagati dalla Procura anziché la fondatezza delle accuse, non avremo mai la concreta applicazione del principio costituzionale di civiltà giuridica del “giusto processo” stabilito dall’art. 111 della Costituzione, che dovrebbe garantire un processo penale imparziale a tutti gli imputati, indipendentemente dalla loro condizione economica e sociale e dalla loro fede politica e religiosa. Il fondamentale principio costituzionale della separazione e dell’indipendenza dei tre Poteri dello Stato, che caratterizza lo Stato liberale e democratico rispetto all’asservimento del potere giudiziario a quello politico negli Stati totalitari e autoritari, espresso dal filosofo e giurista illuminista francese Charles Louis de Secondat di Montesquieu nel 1748, principio che prevede il necessario controllo sull’attività del Potere Esecutivo del Governo da parte del Potere Giudiziario, sempre nell’assoluta autonomia del Parlamento Legislatore, non può prescindere anche dall’altrettanto necessario controllo da parte delle preposte Istituzioni democratiche dello Stato sull’operato del Potere Giudiziario, che deve rispettare e applicare sia le norme costituzionali che le Leggi approvate dal Parlamento.

Le statistiche fornite dal Ministero della Giustizia evidenziano che già il 64% dei procedimenti penali attivati dalle Procure, dopo le indagini preliminari viene archiviato poiché infondato e che ben il 50% dei rinvii a giudizio si conclude con l’assoluzione. L’elevato numero delle assoluzioni, con inutili spese poste a carico delle finanze dello Stato per onerosi processi penali che finiscono nel nulla, è dovuto a rinvii a giudizio quasi automatici da parte dei G.U.P., con il forte sospetto che i facili rinvii a giudizio derivino dall’evidente anomalia che il pubblico ministero che li chiede sia “collega” del G.U.P. che deve valutarne la fondatezza, e con l’informazione di garanzia inviata dal pubblico ministero agli indagati che comporta quasi automaticamente il rinvio a giudizio, con i giudici che non possono affermare che i pubblici ministeri hanno sbagliato a valutare i fatti poiché sono loro “colleghi”, dovendo eventualmente dichiarare che hanno interpretato i fatti in modo diverso. Nella primavera del 1998, in un convegno sulla riforma della giustizia penale svoltosi a Villa Olmo a Como, davanti al sottoscritto il Dott. Guido Salvini, all’epoca G.I.P. del Tribunale di Milano, affermò che i G.I.P. dovevano accogliere tutte le richieste dei pubblici ministeri altrimenti costoro si arrabbiavano e si offendevano!

Nel 2014 chiesi al presidente del Tribunale di Varese la mobilità alla Cancelleria del Giudice di Pace ma costui respinse la mia domanda ritenendomi persona “non gradita”. Quando denunciai il presidente del Tribunale per abuso d’ufficio per evidente carenza di motivazione in tale diniego la Procura di Brescia, poiché il pubblico ministero può sempre interpretare i fatti, archiviò la mia denuncia ritenendo che il presidente del Tribunale, quale magistrato, poteva “interpretare” la legge che prevede l’obbligo della motivazione esaustiva negli atti amministrativi. Nei Paesi “civili” e democratici anche i Magistrati, come ogni altro cittadino e come ogni altro dipendente pubblico, devono rendere concretamente ed effettivamente conto del loro importante operato, che non deve essere al di sopra della Legge, sia in ambito penale che in ambito disciplinare e contabile.

Colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Alberto Morandi
Laveno Mombello (VA)

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