Alcune puntualizzazioni sulle competenze dei vigili del fuoco
Il comandante provinciale Oliverio Dodaro richiama i principali compiti istituzionali dell’ente
Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma del comandante provinciale dei vigili del fuoco Oliverio Dodaro
Nei giorni scorsi sono apparsi su varie testate di giornali locali alcuni articoli in cui si richiamano, tra l’altro, alcuni dei preminenti compiti istituzionali che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è chiamato a svolgere in favore dei cittadini.
Corre l’obbligo di evidenziare che i termini e le definizione ivi riportati sono tratti da norme di legge abrogate poiché le competenze del Corpo, Istituzione dipendente dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno, sono state rimodulate attraverso il D.Lgs n. 139 del 2006 e, in particolare, gli interventi di “Soccorso Pubblico”, sono chiaramente definiti all’art. 24.
L’us0 di termini ormai inappropriati può ingenerare dubbi e perplessità nei cittadini per cui si ritiene opportune riportarne di seguito uno stralcio significativo e fornire qualche chiarimento.
Art. 24 del D.Lgs n. 139 del 08/03/2006 – Interventi di Soccorso Pubblico –
1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.
2. S0no compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale: a) l’opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso 0 minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni 0 di altra pubblica calamita; b) l’opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall’impieg0 dell’nergia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche
3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della efettiva necessita’.
….omissis…. ..
Da ciò risulta evidente che il requisito fondamentale per ottenere l’intervento dei Vigili del Fuoco é costituito da una finalità di preminente interesse pubblico, “la salvaguardia dell’incolumità delle persone e l’integrità dei beni”, allorquando é caratterizzata dall’immediatezza della prestazione, l’urgenza, e dall’occorrenza di professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Nelle predette condizioni, inoltre, l’intervento dei vigili del fuoco non comporta oneri per il soggetto 0 per I’Ente che ne beneficia, vedasi art. 25.
Il Comandante provinciale
Dott. Oliverio Dodaro
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