Con la presente, l’Associazione Pedagogisti e Educatori Italiani (APEI) intende esprimere la propria ferma contrarietà a qualsiasi modifica dell’art. 10 commi 1 e 2 che, ad oggi, hanno regolamentato le procedure in atto presso i tribunali dei capoluoghi di regione che in atto sono in fase conclusiva, attuata dai magistrati incaricati.
Le preoccupazioni espresse da alcuni assessori regionali, relativamente all’impossibilità di apertura dei servizi educativi è risultata errata e priva di fondamento dalla realtà verificata sul territorio; infatti, non si registra alcuna notizia di disagi o chiusura per mancanza di operatori. E ancora quanto ribadito dai Ministeri in merito alla possibilità di coloro che sono iscritti nelle graduatorie comunali senza i titoli di legge di continuare a lavorare fino al 2026, avendo così il tempo di conseguire il titolo. Inoltre i tentativi di derogare alla legge 205/17 con delibere regionali sono state cassate da sentenze del TAR Lombardia e TAR Fvg e ribadite dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 02544/2023 del 31/10/2023, CON CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE.
I requisiti stabiliti per la costituzione dell’Ordine Professionale Multi Albo dei Pedagogisti e degli Educatori Professionali Socio-Pedagogici, in ottemperanza alla Legge 15 aprile 2024, n. 55, in vigore dall’8 maggio 2024, sono stati stabiliti da Art 2 Requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista e Art 4: Requisiti per l’esercizio dell’attività come educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
A tal riguardo, è fondamentale ricordare che tali requisiti per l’accesso alle nostre due professioni nascono da approfonditi dibattiti parlamentari, nelle commissioni competenti che hanno già previsto larghe sanatorie per 47 diplomi di scuola secondaria di II grado, è moltissimi corsi di formazione regionali. Tali sanatorie sono state inserite nella Legge 65/2017, entrata in vigore il 31 maggio 2017, e nella Legge 205/2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018 e nella legge 55/24.
Tali disposizioni hanno sancito un regolare passaggio indolore e senza traumi per tutto il settore, prevedendo la non licenziabilità di operatori con almeno un anno di servizio, la possibilità di ottenere la qualifica professionale con un corso universitario di un anno e l’iscrizione al relativo albo professionale per tutti, laureati e non.
Risulta quindi chiaro e ineludibile, per l’esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, l’iscrizione all’albo professionale e il possesso del titolo di laurea previsto dalla legge, visto che dal 2017 (l. 207/17) è stato sanato tutto il settore e con la legge 55/24 è stato consentito a tutti i “sanati” di potersi iscrivere entro il 6 agosto 2024 al relativo albo professionale.
RISULTEREBBE INCOMPRENSIBILE AGLI OLTRE 150.000 OPERATORI IN REGOLA CON LA LEGGE (cifra calcolata in difetto) UN ULTERIORE SLITTAMENTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, anche tenuto conto che tutti gli interessati possono iscriversi con la procedura regolare, che verrà indetta dai competenti consigli regionali neoeletti.
L’APEI ha già intrapreso azioni legali in merito a deroghe illegittime che contrastavano con le norme vigenti, in particolare con la Legge 205/17. Nel caso specifico della Regione Friuli-Venezia Giulia, ha presentato sia ricorso sia al TAR che al Consiglio di Stato, ottenendo sentenze favorevoli.
La sentenza del Consiglio di Stato (n. 02544/2023), che alleghiamo alla presente, ha confermato l’annullamento della delibera della Regione, che prevedeva una deroga temporanea per l’assunzione di operatori senza i titoli richiesti. Questo è un chiaro segnale dell’illegittimità di tali provvedimenti, anche se temporanei o in risposta a contingenze regionali.
Analogamente, nella Regione Lombardia, abbiamo ottenuto una sentenza favorevole presso il TAR, confermando ulteriormente la nostra posizione.
Pertanto, l’APEI invita tutte le Regioni a rispettare rigorosamente le normative vigenti e ad astenersi dall’adottare deroghe che ledano i diritti e la professionalità dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. Qualsiasi tentativo di ampliare le maglie dei requisiti professionali (già ampiamente previsti dalle citate leggi) contravviene alle leggi nazionali e ai principi fondamentali relativi alle professioni ordinistiche.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti o confronti e ribadiamo la nostra determinazione a difendere i diritti e la professionalità degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti italiani, pronti a intraprendere ulteriori azioni legali qualora dovessero emergere provvedimenti contrari alla legge.
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.
Grazie per la perfetta informazione!
Presidente Nazionale A. Prisciandaro
Associazione Pedagogisti Educatori Italiani
in Nasce l’albo dei pedagogisti ed educatori socio-pedagogici: un nuovo capitolo per la professione educativa
Con la presente, l’Associazione Pedagogisti e Educatori Italiani (APEI) intende esprimere la propria ferma contrarietà a qualsiasi modifica dell’art. 10 commi 1 e 2 che, ad oggi, hanno regolamentato le procedure in atto presso i tribunali dei capoluoghi di regione che in atto sono in fase conclusiva, attuata dai magistrati incaricati.
Le preoccupazioni espresse da alcuni assessori regionali, relativamente all’impossibilità di apertura dei servizi educativi è risultata errata e priva di fondamento dalla realtà verificata sul territorio; infatti, non si registra alcuna notizia di disagi o chiusura per mancanza di operatori. E ancora quanto ribadito dai Ministeri in merito alla possibilità di coloro che sono iscritti nelle graduatorie comunali senza i titoli di legge di continuare a lavorare fino al 2026, avendo così il tempo di conseguire il titolo. Inoltre i tentativi di derogare alla legge 205/17 con delibere regionali sono state cassate da sentenze del TAR Lombardia e TAR Fvg e ribadite dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 02544/2023 del 31/10/2023, CON CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE.
I requisiti stabiliti per la costituzione dell’Ordine Professionale Multi Albo dei Pedagogisti e degli Educatori Professionali Socio-Pedagogici, in ottemperanza alla Legge 15 aprile 2024, n. 55, in vigore dall’8 maggio 2024, sono stati stabiliti da Art 2 Requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista e Art 4: Requisiti per l’esercizio dell’attività come educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
A tal riguardo, è fondamentale ricordare che tali requisiti per l’accesso alle nostre due professioni nascono da approfonditi dibattiti parlamentari, nelle commissioni competenti che hanno già previsto larghe sanatorie per 47 diplomi di scuola secondaria di II grado, è moltissimi corsi di formazione regionali. Tali sanatorie sono state inserite nella Legge 65/2017, entrata in vigore il 31 maggio 2017, e nella Legge 205/2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018 e nella legge 55/24.
Tali disposizioni hanno sancito un regolare passaggio indolore e senza traumi per tutto il settore, prevedendo la non licenziabilità di operatori con almeno un anno di servizio, la possibilità di ottenere la qualifica professionale con un corso universitario di un anno e l’iscrizione al relativo albo professionale per tutti, laureati e non.
Risulta quindi chiaro e ineludibile, per l’esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, l’iscrizione all’albo professionale e il possesso del titolo di laurea previsto dalla legge, visto che dal 2017 (l. 207/17) è stato sanato tutto il settore e con la legge 55/24 è stato consentito a tutti i “sanati” di potersi iscrivere entro il 6 agosto 2024 al relativo albo professionale.
RISULTEREBBE INCOMPRENSIBILE AGLI OLTRE 150.000 OPERATORI IN REGOLA CON LA LEGGE (cifra calcolata in difetto) UN ULTERIORE SLITTAMENTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, anche tenuto conto che tutti gli interessati possono iscriversi con la procedura regolare, che verrà indetta dai competenti consigli regionali neoeletti.
L’APEI ha già intrapreso azioni legali in merito a deroghe illegittime che contrastavano con le norme vigenti, in particolare con la Legge 205/17. Nel caso specifico della Regione Friuli-Venezia Giulia, ha presentato sia ricorso sia al TAR che al Consiglio di Stato, ottenendo sentenze favorevoli.
La sentenza del Consiglio di Stato (n. 02544/2023), che alleghiamo alla presente, ha confermato l’annullamento della delibera della Regione, che prevedeva una deroga temporanea per l’assunzione di operatori senza i titoli richiesti. Questo è un chiaro segnale dell’illegittimità di tali provvedimenti, anche se temporanei o in risposta a contingenze regionali.
Analogamente, nella Regione Lombardia, abbiamo ottenuto una sentenza favorevole presso il TAR, confermando ulteriormente la nostra posizione.
Pertanto, l’APEI invita tutte le Regioni a rispettare rigorosamente le normative vigenti e ad astenersi dall’adottare deroghe che ledano i diritti e la professionalità dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. Qualsiasi tentativo di ampliare le maglie dei requisiti professionali (già ampiamente previsti dalle citate leggi) contravviene alle leggi nazionali e ai principi fondamentali relativi alle professioni ordinistiche.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti o confronti e ribadiamo la nostra determinazione a difendere i diritti e la professionalità degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti italiani, pronti a intraprendere ulteriori azioni legali qualora dovessero emergere provvedimenti contrari alla legge.
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE APEI
Ped. Alessandro Prisciandaro
in La Lombardia riconosce la professionalità d’esperienza delle maestre d’asilo