Più tutele in caso di parto prematuro
La Corte Costituzionale si è pronunciata sul ricorso presentato da una madre contro l’Inps, circa il riconoscimento del diritto al congedo di maternità a decorrere dalla data di ingresso nella casa famigliare del bambino nato prematuro
Con sentenza 116 del 4 aprile 2011 la Corte Costituzionale si è pronunciata sul ricorso presentato da una madre avverso l’Inps, circa il riconoscimento del diritto al congedo di maternità a decorrere dalla data di ingresso nella casa famigliare del bambino nato prematuro.
A fronte della data presunta del parto del 1 luglio il bambino era nato il 25 marzo ed era stato immediatamente ricoverato in ospedale fino all’8 agosto. Si noti come pressoché tutto il congedo obbligatorio della madre maturi durante il periodo di ricovero del bambino, andando quindi ad inficiare sulla «speciale relazione tra madre e figlio, che si instaura fin dai primi attimi di vita in comune ed è decisiva per il corretto sviluppo del bambino e per lo svolgimento del ruolo della madre». La stessa aveva quindi richiesto all’istituto la possibilità di poter posticipare la data di decorrenza del proprio congedo in modo da farla coincidere con il rientro del bambino nella famiglia o con la data di parto presunto. Tale opzione non pareva percorribile in quanto il periodo appena successivo al parto non è utile al solo fine di creare il rapporto con il bambino, ma anche per il recupero delle energie necessarie a riprendere il lavoro.
In tale periodo è, inoltre, vietato all’azienda adibire la lavoratrice al lavoro, pena l’arresto fino a sei mesi (art. 18 del Dlgs. 151/01). Vale, però, la pena ricordare come le richieste avanzate dalla lavoratrice trovino già un precedente nel recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate, nel quale è prevista la possibilità, in casi come questo, di rientrare al lavoro successivamente al parto, previo avvallo del medico attestante l’idoneità di servizio, per poi richiedere la licenza di maternità per l’intero periodo alla data di effettivo rientro a casa del bambino. Quanto richiesto dalla stessa non pare quindi un’impostazione innovativa tout court, ma un’estensione interpretativa anche al settore privato.
Per le motivazioni sopra esposte la Suprema Corte ha accolto l’interpretazione della ricorrente e dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 16 lettera c) del D.Lgs. 151/01 nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria, che la madre possa fruire del congedo di maternità a decorrere dalla data di rientro del bambino in famiglia, previa richiesta e compatibilmente con le condizioni di salute.
A fronte della data presunta del parto del 1 luglio il bambino era nato il 25 marzo ed era stato immediatamente ricoverato in ospedale fino all’8 agosto. Si noti come pressoché tutto il congedo obbligatorio della madre maturi durante il periodo di ricovero del bambino, andando quindi ad inficiare sulla «speciale relazione tra madre e figlio, che si instaura fin dai primi attimi di vita in comune ed è decisiva per il corretto sviluppo del bambino e per lo svolgimento del ruolo della madre». La stessa aveva quindi richiesto all’istituto la possibilità di poter posticipare la data di decorrenza del proprio congedo in modo da farla coincidere con il rientro del bambino nella famiglia o con la data di parto presunto. Tale opzione non pareva percorribile in quanto il periodo appena successivo al parto non è utile al solo fine di creare il rapporto con il bambino, ma anche per il recupero delle energie necessarie a riprendere il lavoro.
In tale periodo è, inoltre, vietato all’azienda adibire la lavoratrice al lavoro, pena l’arresto fino a sei mesi (art. 18 del Dlgs. 151/01). Vale, però, la pena ricordare come le richieste avanzate dalla lavoratrice trovino già un precedente nel recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate, nel quale è prevista la possibilità, in casi come questo, di rientrare al lavoro successivamente al parto, previo avvallo del medico attestante l’idoneità di servizio, per poi richiedere la licenza di maternità per l’intero periodo alla data di effettivo rientro a casa del bambino. Quanto richiesto dalla stessa non pare quindi un’impostazione innovativa tout court, ma un’estensione interpretativa anche al settore privato.
Per le motivazioni sopra esposte la Suprema Corte ha accolto l’interpretazione della ricorrente e dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 16 lettera c) del D.Lgs. 151/01 nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria, che la madre possa fruire del congedo di maternità a decorrere dalla data di rientro del bambino in famiglia, previa richiesta e compatibilmente con le condizioni di salute.
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