Al via la mini-sanatoria per gli immigrati irregolari

Dal 15 settembre al 15 ottobre si potranno compilare i moduli on line presenti sul sito del Ministero

Ha avuto inizio oggi la mini sanatoria per gli immigrati presenti sul territorio nazionale. Il decreto 109, entrato in vigore il 9 agosto scorso, offre la possibilità di regolarizzazione alle imprese e alle famiglie che impiegano clandestini "in nero". Per farlo occorre presentare un’apposita domanda a
partire dal 15 settembre
fino al 15 ottobre 2012. In base alla normativa, che recepisce una
direttiva Ue, i datori di lavoro dovranno pagare un contributo forfettario di 1.000 euro
e, quando verranno chiamati dalla Prefettura a stipulare il contratto di soggiorno, dovranno anche
dimostrare di aver pagato almeno sei mesi di stipendi, tasse e contributi. Ai lavoratori invece, che
dovranno dimostrare di essere in Italia almeno dal 31 dicembre 2011, verrà rilasciato un permesso
di soggiorno.

La procedura – La dichiarazione di emersione potrà essere fatta dai datori di lavoro italiani, comunitari e stranieri in possesso di carta di soggiorno CE, soggiornanti di lungo periodo, che, alla data del 9 agosto, occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione lavoratori stranieri che si trovano in Italia ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente.

La dichiarazione potrà essere presentata, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, via internet, attraverso il sito del ministero dell’Interno (www.interno.it) come nel 2009. Nel modulo elettronico dovranno essere indicati i dati del datore e del lavoratore, quelli relativi alla tipologia di contratto e si autocertificheranno il reddito e i tre mesi di rapporto pregressi indispensabili per accedere alla procedura. Il versamento del contributo forfetario da mille euro andrà effettuato prima di inviare la domanda on-line, utilizzando uno specifico modello “F24 versamenti con elementi identificativi” che verrà pubblicato sui siti dell’Agenzia delle Entrate, dell’Inps e del Ministero dell’Interno e, anche in caso di bocciatura della domanda, i soldi versati non verranno restituiti.

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 15 Settembre 2012
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