Da lunedì chi lavora con i minori deve avere il certificato penale

La norma entra in vigore il 6 aprile, e vale anche per il volontariato. Chi non ottempera pagherà sanzioni fino a 15mila euro. Il dilemma: coinvolte scuole, ma anche associaizioni sportive, cooperative e persino gli alberghi

Sta per entrare in vigore una norma che potrebbe creare molti problemi a chi lavora. Da lunedì prossimo, chiunque impiega una persona per lavorare o fare volontariato a contatto con i minori, deve procurarsi il certificato penale di quel soggetto, per escludere che abbia commesso reati legati allo sfruttamento sessuale dei più giovani. (foto di repertorio di una scuola)

Il 6 aprile infatti entra in vigore il decreto legislativo 39/2014, di recepimento della direttiva europea 2011/93/Ue sulla lotta all’abuso dei minori.

L’intento è più che buono. Ma l’italia è il paese delle complicazioni. Primo, lo sapevate? Secondo, sapete cosa vi fanno se non ottemperate? Il datore di lavoro che non osserva l’obbligo rischia una sanzione da 10mila a 15mila euro. Nella norma sono compresi anche i volontari. Il riferimento all’attività volontaria organizzata potrebbe aprire le porte dell’obbligo anche alle associazioni di volontariato e alle associazioni sportive. E le parrocchie sono soggette? Tutte domande da chiarire. 

COME RICHIEDERE IL CERTIFICATO PENALE

La domanda, firmata dall’interessato, può essere presentata presso il Tribunale in qualsiasi Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza. Tale richiesta può essere presentata a mano o per posta, allegando la fotocopia del documento di identità; solo in casi di estrema urgenza e previo contatto telefonico anche via fax.

(LEGGI LE ISTRUZIONI COMPLETE NEL SITO DEL MINISTERO)

I REATI

(da ilsole24ore.it)

Il provvedimento è stato pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» del 22 marzo. Lo scopo è quello di monitorare il passato delle persone che vengono regolarmente a contatto con i minori, per escludere che a loro carico risultino condanne per alcuni reati previsti dal Codice penale: articolo 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (pornografia virtuale), 600-quinquies (turismo sessuale) e 609-undecies (adescamento dei minorenni). Si punta anche a escludere misure di interdizione alle attività che comportino contatti con i minori.

(leggi tutto da Il Sole 24 ore)

 


Redazione VareseNews
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Pubblicato il 03 Aprile 2014
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