Lavoro e droga: quali innovazioni e problemi

Nel corso di un incontro organizzato dall'Università dell'Insubria verranno spiegate le ultime novità che specificano le categorie a rischio

Il prossimo 18 ottobre all’ATA Hotel, si svolgerà un convegno organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università dell’Insubria,  per spiegare le ultime novità adottate nel campo della disciplina delle sostanze stupefacenti nel mondo del lavoro.

In accoglimento di una normativa europea, nel nostro Paese è in vigore dal 1990 una legge (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze), che prevede tra l’altro l’“accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici” , di alcune “categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi”.
Attribuisce la responsabilità della esecuzione degli stessi al Datore di Lavoro,  e stabilisce “In caso di inosservanza …, il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni”.

Di fatto detta norma non è mai stata applicata mancando un disposto che indicasse quali categorie di lavoratori erano da ritenere a rilevante responsabilità verso terzi, e definisse alcuni aspetti operativi di massima.

 

Con l’Intesa della Conferenza Unificata del 30.10.2007 (pubblicato in GU n. 266 del 15 novembre 2007) detto elenco è stato reso disponibile. Si tratta di un elenco ristretto (per ora almeno), che considera i ferrovieri ed autisti di mezzi pubblici, i controllori di volo ed assistenti al volo,  personale aeronautico certificato, autisti con patenti C, D ed E, mulettisti, addetti all’industria degli esplosivi, collaudatori di mezzi di trasporto, addetti al controllo del movimento nei trasporti. Sicuramente l’elenco risente dei recenti rilevanti incidenti che hanno allarmato l’opinione pubblica non solo nazionale.

 

L’intesa introduce due importanti ulteriori specifiche: a.  vengono considerati oggetto delle norma non solo i tossicodipendenti, ma anche coloro che fanno anche un uso solo occasionale di sostanze stupefacenti o psicotrope (ciò sempre in accoglimento di indicazioni a scopo preventivo emanate nel frattempo dalla Comunità Europea); e viene affidato al Medico Competente aziendale il “compito di provvede a verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendo i lavoratori, all’atto dell’assunzione e successivamente con periodicità di norma annuale, a specifici test di screening in grado di evidenziarne l’assunzione, con l’obbligo di esprimere il giudizio di idoneità o temporanea inidoneità alla mansione”. Si rimanda comunque ancora ad un successivo disposto legislativo che indichi le modalità attuative degli accertamenti. È interessante notare che il legislatore poteva esimersi da questa ulteriore specifica, ma probabilmente le difficoltà di applicazione della legislazione in materia di alcol-dipendenza, hanno fatto ritenere che valesse la pena entrare in dettagli procedurali con un disposto di legge. Il fatto merita una riflessione!

 

Questo ulteriore disposto legislativo, nonostante che fosse all’attenzione delle Commissioni ministeriali da circa un anno, è stato emanato solo recentemente come Provvedimento del 18 settembre 2008 pubblicato sulla GU n. 236 del 08/10/2008 col titolo “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi applicative del provvedimento n. 99/cu 30 ottobre 2007 (G.U. n. 266 del 15 novembre 2007)”.

Queste procedure attuative, non potevano non tener conto del D.Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008 (meglio noto come Testo Unico delle leggi sulla sicurezza), che all’art. 41  (Sorveglianza sanitaria) comma 4, sancisce che  “Le visite mediche … comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche… finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.” La violazione di tale disposizione da parte del medico competente è punita con arresto o ammenda.

 

Esistono numerose criticità nell’applicazione delle norme. Innanzitutto non è scontata la ragione di aver affidato proprio al MC la applicazione dei controlli, collegandola al giudizio di idoneità. E’ questa una peculiarità italiana e di pochi altri Paesi europei. Non è abituale che il MC si assuma una “responsabilità verso terzi”. Si tratta di un ampliamento del campo di competenza dell’attività del MC, non più solo indirizzata alla sola e peculiare tutela della salute del dipendente. Questo scenario, già introdotto in parte per la normativa di controllo dell’abuso di sostanze alcoliche in ambito lavorativo, apre ora aspetti innovativi della disciplina, che potrebbero trovare applicazione in futuro anche in altri ambiti (rischio biologico, etc.). C’è necessità quindi di una riflessione che definisca gli ambiti di tale estensione e soprattutto se l’essenza del giudizio sia di idoneità, come la legislazione indica, oppure di inabilità temporanea o totale, che in tal caso invoca altre responsabilità e competenze.  Su questa valutazione giuridica sarebbe auspicabile un intervento delle società scientifiche disciplinari.

 

Inoltre nonostante i dettagli legislativi delle norme procedurali, si aprono difficoltà operative per la realizzazione della raccolta ed analisi dei campioni, di integrazione con la sorveglianza sanitaria del DL 81, di collaborazione con i SERT, gli organismi di secondo livello che la normativa invoca per la definizione diagnostica e per intraprendere programmi di riabilitazione, di affronto e gestione dei soggetti che fanno uso saltuario di sostanze psicotrope e stupefacenti, del riconoscimento delle professionalità e delle responsabilità assunte dal MC, delle modalità operative di screening, di quali controlli le ASL e gli altri organi di controllo possono esercitare in materia e quindi di quali standard operativi gli stessi organismi richiedono, degli accertamenti che possono essere richiesti in caso di incidenti e infortuni, la tutela della privacy del lavoratore.

 

Questi aspetti verranno approfonditi nel Convegno parteciperanno oltre 400 medici e personale della prevenzione, provenienti da tutto il territorio lombardo e non solo.

 

Il responsabile scientifico del Convegno

Prof. Marco M Ferrario

marco.ferrario@uninsubria.it

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 15 Ottobre 2008
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

Segnala Errore

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.