‘Ndrangheta e rifiuti, la Provincia: “Fummo noi a dire no”

I funzionari che seguirono la pratica relativa al capannone di Lonate Pozzolo che doveva diventare un centro di stoccaggio per un'impresa prestanome di affiliati alla locale di 'ndrangheta, precisano i diversi ruoli avuti dagli enti nelle varie conferenze dei servizi

L’ente Provincia di Varese interviene in relazione all’articolo apparso su Varesenews in data 16 luglio scorso, dal titolo “Rivolta: Sapevo chi mi aveva bruciato l’auto”, fa alcune precisazioni in merito alle conferenze dei servizi che hanno discusso la proposta, da parte di un’impresa, per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi in un capannone di Lonate Pozzolo.

Il 18 aprile 2005, l’impresa, che ha sede a Omegna, presentava istanza ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicarsi in Lonate Pozzolo – Via Vecchia Strada per Castano – per l’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi.

Il 23 novembre 2005 si teneva presso gli uffici di Villa Recalcati una specifica Conferenza di Servizi che su concludeva con mandato alla Provincia di Varese di predisporre provvedimento di archiviazione dell’istanza in quanto sull’area interessata dall’impianto di progetto risultava presente il vincolo di rispetto cimiteriale. La Provincia di Varese con provvedimento n. 10 del 3.01.2006 disponeva l’archiviazione dell’istanza presentata dall’impresa in data 18.04.2005.

Un anno e mezzo dopo, precisamente il13 luglio 2007, la società ripresentava istanza ai sensi dell’art. 210 del d.lgs. 152/069, finalizzata all’ottenimento dell’approvazione del progetto ed all’autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicarsi in Lonate Pozzolo – Via Vecchia Strada per Castano, nonché all’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi e la Provincia di Varese, a seguito di presentazione di documentazione integrativa pervenuta in data 16.10.2007 e 15.11.2007, convocava per il giorno 16.11.2007 specifica Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i..

Nel corso della suddetta Conferenza sono stati espressi i seguenti pareri:

Provincia di Varese:
Con riferimento a quanto emerso in sede di Conferenza, premesso che l’art. 210 del d.lgs. 152/06 al comma 1 prevede “….. “La procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attività di recupero o smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività. …..”, rilevato che dagli elementi forniti dal Comune di Lonate Pozzolo, allo stato, l’immobile risulta sprovvisto della certificazione di agibilità in quanto le opere di progetto non risultano completamente ultimate (recinzione perimetrale capannone, parcheggi esterni), ritiene di esprimere parere negativo al rilascio dell’autorizzazione in quanto l’impianto (inteso come immobile nel quale dovrà essere svolta l’attività di gestione rifiuti) non può considerarsi esistente.

Comune di Lonate Pozzolo: Conferma quanto integralmente riportato nella nota del 16.11.2007, di prot. n. 20367, con la quale vengono illustrati gli aspetti urbanistici/edilizi e viabilistici. E’ necessario sottolineare che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 – comma 1 – let. b) del Regolamento Regionale 24.03.2006, n. 4, le superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici di installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, sono assoggettate a tale disciplina. Allo stato la Società ha richiesto al Comune in data 27.07.2007, prot. 14495, autorizzazione allo scarico ai sensi del suesposto regolamento, la cui emissione oltre che ad essere condizionata alla conclusione delle procedure ex art. 210 del D.Lvo 152/2006, risulta vincolata alla realizzazione di una pavimentazione non permeabile sulle aree pertinenziali scolanti, così come prescritto dal suesposto regolamento. Si fa presente che lo scrivente ufficio dovrà effettuare gli opportuni controlli sul titolo abilitativo edilizio da inoltrarsi relativo alla pavimentazione, ancora non richiesto, circa il rispetto di quanto disposto dall’art. 23 delle vigenti NTA del PRG in merito al mantenimento del verde pertinenziale.

A.R.P.A. – Dipartimento di Varese: Preso atto che il Comune ha fatto rilevare che allo stato attuale l’immobile è sprovvisto di agibilità, non ritiene, al momento, di esprimere parere tecnico sull’attività di gestione rifiuti. Riguardo all’assoggettabilità o meno al r.r. 4/06 dell’attività, visto quanto stabilito dall’art. 3 lett. b) ritiene che le aree esterne dovranno essere impermeabilizzate.

A.S.L. della Provincia di Varese: Con nota del 12.11.2007, di prot. n. 110710, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole all’iniziativa proposta dalla Società;

Parco Lombardo della Valle del Ticino: Con nota dell’11.11.2007, di prot. n. 2165/13670, ha partecipato che dall’esame della domanda presentata dalla Società non derivano competenze del Parco per gli aspetti paesaggistici, ritenendo che l’esercizio delle operazioni oggetto della domanda, sia compatibile con le istanze di protezione del territorio del Parco, nella misura di rispetto della normativa di settore (d.lgs. 152/06).

DETERMINAZIONI DELLA CONFERENZA
La Conferenza, tenuto conto che i termini massimi per la conclusione del procedimento sono individuati al 4.12.2007 e delle valutazioni e dei pareri degli Enti, e che pertanto entro tale termine non è possibile regolarizzare gli aspetti di carattere edilizio stante la vigente disciplina urbanistico edilizia (d.p.r. 380/01, d.lgs. 42/04 e l.r. 12/05), fatto rilevare pertanto che l’impianto (inteso come immobile nel quale dovrà essere svolta l’attività di gestione rifiuti) non può considerarsi esistente, esprime parere negativo al rilascio dell’autorizzazione ex art. 210 del d.lgs. 152/06.
La Conferenza, dà mandato alla Provincia di Varese di predisporre l’atto di diniego dell’autorizzazione e contestuale archiviazione dell’istanza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Il presente verbale costituisce inoltre comunicazione ex art. 10-bis della l. 241/90 e s.m.i..

In data 26.11.2007, la Società interessata all’impianto, presentava le proprie osservazioni ex art. 10-bis della l. 241/90, chiedendo alla Provincia di Varese la convocazione di una nuova riunione della Conferenza di Servizi al fine di concordare quali potessero essere le condizioni ed i tempi per ottenere il superamento della pronuncia negativa della Conferenza di Servizi; la Provincia di Varese, a seguito della richiesta formulata dal soggetto istante, convocava per il giorno 18.12.2007, specifica Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i., nel corso della quale si stabiliva che la decisione motivata di conclusione del procedimento potesse essere adottata solo successivamente alla regolarizzazione dell’insediamento per quanto concerneva gli aspetti di cui sopra, facendo altresì presente che secondo quanto espressamente previsto dall’art. 10-bis della l. 241/90 e s.m.i., il termine per la conclusione del procedimento ricominciava nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni del soggetto istante.

Con nota del 17.12.2007, il Comune di Lonate Pozzolo (assente nel corso della Conferenza del 18.12.2007), partecipava che il termine individuato dall’art. 210 del d.lgs 152/06 non poteva essere prolungato mediante un sub-procedimento attivato con la Conferenza di Servizi.
Lo studio legale, per conto della società, con nota del 27.02.2008 chiedeva l’indizione di una ulteriore Conferenza di Servizi, da convocarsi successivamente alla regolarizzazione, tuttora in itinere, degli aspetti urbanistico-edilizi relativi all’insediamento di che trattasi; la Provincia di Varese non accoglieva l’ulteriore richiesta dell’Avvocato, stante la necessità di concludere il procedimento avviato nel rispetto del termine finale definito in occasione della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 18.12.2007; con provvedimento n. 1180 del 17.03.2008 disponeva l’archiviazione dell’istanza presentata dall’Impresa in data 13.07.2007.

Si fa presente infine che in relazione alle disposizioni di cui all’art. 3 – punto 4 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il sopraccitato provvedimento provinciale n. 1180 del 17.03.2008, la Società  non ha proposto ricorso avanti il T.A.R. della Lombardia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. n. 1199 del 24.11.1971, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

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Pubblicato il 20 Luglio 2010
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