Separazione e divorzio ora si fanno in Comune

Con l'entrata in vigore delle nuove norme le procedure possono essere fatte davanti all'ufficiale di stato civile comunale. L'assessore varesino: "il servizio è già attivo all’Anagrafe" il costo è di 16 euro

Separazione e divorzio si fanno in Comune: da qualche giorno è possibile. Con l’entrata in vigore del nuovo decreto legge in materia i coniugi, in alternativa alla "vecchia" procedura, potranno concludere l’accordo di separazione o divorzio direttamente presso un avvocato o in Comune. L’assessore varesino Giuseppe Montalbetti ne ha dato comunicazione in Giunta spiegando che «il servizio è già attivo all’Anagrafe».
Per capire di che cosa si tratta e di che modalità seguire, vista la complessità della materia, ci rifacciamo alle indicazioni diffuse dagli uffici comunali che spiegano bene le due modalità di separazione e divorzio.

Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Separazioni e divorzi davanti all’avvocato 
La Legge n. 162/2014 prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970). Chi è interessato ad adottare questa procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.  L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di iscrizione dell’atto di matrimonio, trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi, trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

È possibile fissare un appuntamento ai seguenti numeri telefonici: 0332-255224 oppure 0332-255238 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 13.10 e il sabato dalle ore 8.15 alle ore 12.15. All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a euro 16, con pagamento in contanti. 

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 16 Dicembre 2014
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