Quando la corruzione diventa “minore” c’è il rischio di normalizzare l’illegalità

Tra depenalizzazioni e nuovi reati, il dibattito sulla “tenuità” applicata alla corruzione riapre interrogativi profondi sulla tenuta dello Stato di diritto

corruzione

L’attuale politica del Governo in campo penale, caratterizzata, da un lato, dall’eccessiva introduzione di nuovi (inutili) reati in tema di sicurezza e, dall’altra, dalla riduzione dei reati contro la pubblica Amministrazione (si pensi all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, la cui reintroduzione è stata sollecitata dal Parlamento europeo), trova ulteriore conferma in una recente dichiarazione del Ministro della Giustizia, Nordio.

UNA POLITICA PENALE CONTRADDITORIA

Questi, il 22 aprile scorso, parlando alla Camera, sul presupposto che nel nostro ordinamento giuridico è affermato il principio per cui si deve escludere la punibilità di un reato laddove ricorra un’ipotesi di tenuità del fatto, ha affermato che «non sarà una bestemmia» applicare tale principio anche nel caso di «mazzette». La frase lascia esterrefatti e ricorda quella stigmatizzata del Ministro Lunardi nell’agosto 2001, secondo il quale con la mafia e la camorra occorrerebbe convivere (recentemente riproposta da altri in relazione a grandi appalti in programma), con buona pace di uomini politici, magistrati e appartenenti alle forze dell’ordine, che, per difendere la legalità, hanno perso la vita.

LA “TENUITÀ DEL FATTO” E IL CASO DELLE MAZZETTE

L’affermazione del Ministro Nordio è stata subito criticata. Qui vorrei, tuttavia, spiegare a che cosa il Ministro precisamente si è riferito e l’infondatezza dell’assunto. Nel 2015 è stata introdotta nel nostro codice penale una norma (modificata nel 2022) per cui «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, (…), la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, (…), anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale» (art. 131 bis c.p.). Lo stesso articolo, tuttavia, prevede una serie di reati, in relazione ai quali è espressamente escluso che l’offesa possa «essere ritenuta di particolare tenuità», a causa della loro gravità. Tra questi sono previsti i reati di concussione e di corruzione.

 CONSEGUENZE REALI E TUTELA DELLA LEGALITÀ

Ritengo inaccettabile proporre l’esclusione della punibilità nel caso di «mazzette» di modesto importo, sul presupposto, addotto dal Ministro, che anche in materia di stupefacenti è ammessa un’ipotesi di non punibilità quando il reato è relativo ad un modesto quantitativo di droga. Nel caso di concussione e corruzione la tenuità del lucro conseguito potrebbe già portare ad una riduzione della pena, sempre che anche l’evento dannoso «sia di speciale tenuità» (v. art. 62, n. 4 c.p.).
Tuttavia, tali reati hanno riflessi negativi a danno di una  pluralità di soggetti su cui possono ricadere gravi conseguenze.

IL DANNO AI CONCORRENTI

Infatti una “mazzetta”, percepita per agevolare in una gara d’appalto o in un concorso un concorrente, non soltanto lede l’immagine della pubblica Amministrazione, quanto al rispetto della legge e alla sua imparzialità, ma danneggia gli altri concorrenti: per un’azienda perdere un appalto può comportare perdite economiche (es., il recupero delle spese affrontate per presentare progetti) e gravi problemi finanziari, che potrebbero riversarsi sulla sicurezza del posto dei dipendenti; in un concorso pubblico, favorire un candidato danneggia altri più meritevoli e fa entrare nell’Amministrazione un soggetto portato a comportarsi illegalmente; «chiudere un occhio», in cambio di una modesta mazzetta, sull’adozione di misure di sicurezza sul luogo di lavoro può portare a danni enormi per incidenti a persone.
Sono solo esempi, ma mi sembra che mettano in luce aspetti inquietanti. Difendiamo una seria politica penale (anche reintroducendo il reato d’abuso d’ufficio) a difesa del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica Amministrazione (ex art. 97 Cost.) e dedichiamo energie per la realizzazione di un sistema penale più attento a prevenire fatti di criminalità e a garantire la certezza della pena, anziché colpire il dissenso politico.

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